QUESTA TIPOLOGIA IMPIANTISTICA È DA RICONDURSI AI SEGUENTI VANTAGGI:
Utilizzo di un impianto centralizzato di produzione del flfluido termovettore con conseguenti vantaggi in termini di rendimento del generatore termico e minor
consumo di combustibile (soprattutto con l’utilizzo di un generatorea condensazione), minori emissioni inquinanti in atmosfera;
Maggiore sicurezza nelle abitazioni grazie all’eliminazione della caldaia a gas metano;
Contabilizzazione del calore utilizzato dall’appartamento, a cui consegue un esborso economico proporzionale al consumo effffettivo
(come per esempio avviene per l’energia elettrica);
Recupero del vano dell’abitazione che sarebbe stato adibito all’installazione della caldaia;
Minori costi individuali per la manutenzione del generatore di calore, obbligatoria per le caldaie individuali almeno una volta l’anno
(Decreto legge 29 Dicembre 2006, n° 311 e D.P.R.412/93);
Rispetto della legislazione vigente:
- Decreto Presidente Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 551 “Regolamento recante modi
fifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1993, n. 412,
in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifi
fici, ai fifini del contenimento dei consumi di energia” che al
punto 1 dell’art. 5 “Termoregolazione e contabilizzazione” recita: “Al comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è aggiunto il seguente periodo: Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edififici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare”;
- Decreto Presidente Repubblica 6 Giugno 2001, n°380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che all’articolo 123,
comma 6 recita: “Gli impianti di riscaldamento al servizio di edi
fifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire sia rilasciato dopo il 25 Luglio 1991,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola
unità immobiliare”;
- Decreto Ministeriale 20 Luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali
di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, che all’allegato 1 “Tipologie di interventi e misure per l’incremento
dell’effifficienza energetica negli usi fifinali di energia”, alla tabella B “Altri interventi” e alla tipologia di intervento 11 recita: “Sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato”;
Regione Lombardia:
- Legge Regionale 21 Dicembre 2004, n. 39, “Norme per il risparmio energetico negli edififici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti”,
che all’articolo 3, punto 1, lettera f ) recita: “Promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale di calore” e all’articolo
9 (Termoregolazione e contabilizzazione del calore), punto 1 recita: “L’articolo 5 del dpr 551/1999 si applica anche agli edi
fifici esistenti dotati di impianti
centralizzati, in caso di rifacimento dell’impianto di riscaldamento che comporti un intervento su tutto il sistema di distribuzione calore. Sono esclusi dall’obbligo
gli interventi per l’esclusiva sostituzione o rifacimentodella caldaia”;
- Delibera Giunta Regionale Lombardia n. VIII 8745, del 22 Dicembre 2008, recante “Dispositivi inerentiall’e
ffifficienza energetica in edilizia”, che al punto 6.7 recita:
“In tutti gli edififici esistenti, appartenenti alle categorie E.1 ed E.2, in caso di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico e in caso di sostituzione
del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione
del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere motivati
nella relazione tecnica di cui all’Allegato B” e all’allegato B, capitolo 5, lettera a), recita “Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica”.
A FRONTE DI LIMITATI SVANTAGGI QUALI:
- Maggiore costo dell’impianto condominiale, ammortizzato, però, in pochi anni di funzionamento grazie al risparmio globale di combustibile;
- Dover tenere acceso l’impianto centralizzato di produzione del calore anche nel periodo estivo per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria.
Negli impianti di riscaldamento centralizzati
e negli impianti di teleriscaldamento
a bassa temperatura trovano impiego
i moduli di zona MZ Metis, concepiti
per la conduzione autonoma degli impianti
termici della singola unità abitativa.