Info utili

Direttiva P.E.D.

La progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature in pressione e degli in-

siemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile “ PS” superiore a 0,5 bar, è soggetta a quanto

stabilito dalla Direttiva PED ( Direttiva 2014/68/UE).

Scopo della Direttiva PED è quello di armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri relative alla

valutazione del progetto, della produzione, del collaudo e della conformità delle attrezzature a pressione

e degli insiemi.

La direttiva riguarda prodotti, recipienti a pressione, scambiatori di calore, generatori di vapore, caldaie,

tubazioni industriali, dispositivi di sicurezza e accessori a pressione, utilizzate in applicazioni residen-

ziali e in numerose industrie di processo (oil & gas, chimica, farmaceutica, materie plastiche e gomma,

alimentare, cartaria).

Categorie di pericolosità delle attrezzature

La stessa, stabilisce un indice di pericolosità delle attrezzature in pressione riconducibile alle seguenti

categorie: Articolo 4 paragrafo 3, I, II, III, IV. La categoria è determinata in base a numerosi fattori: tipo-

logia del fluido, (pericoloso e non pericoloso), temperatura massima ammissibile, pressione e capacità.

Per quanto concerne i fluidi la direttiva propone la suddivisione in due gruppi:

GRUPPO 1

indica i fluidi definiti PERICOLOSI:

• esplosivi

• estremamente infiammabili

• facilmente infiammabili

• infiammabili (quando la temperatura massima

ammissibile è superiore al punto di infiammabi-

lità)

• altamente tossici

• tossici

• comburenti

GRUPPO 2

comprende tutti i fluidi non elencati nel gruppo 1

e quindi NON PERICOLOSI.

La tabella seguente illustra le nostre tipologie di

prodotto e, in funzione dei tipo di fluido utilizzato

e dei valori di temperatura, rinvia ad altre tabelle

specifiche. Una volta individuata la tabella relativa

all’attrezzatura in esame, a seconda del valore as-

sunto dalle grandezze caratteristiche ( PS e V per i

recipienti a pressione) o dal valore del loro prodot-

to, si determina la categoria (Articolo 4 paragrafo

3, I, II, III, IV) di pericolosità dell’attrezzatura alla

pressione esaminata.

Note

• Le cinque tabelle vanno consultate per riga.

• Le attrezzature a pressione non soggette all’Articolo 4 paragrafo 3 e appartenenti a categoria ≥ I devo-

no recare la marcatura CE secondo la Direttiva PED.

• L’ACQUA, IL GLICOLE ETILENICO E IL GLICOLE PROPILENICO APPARTENGONO AL GRUPPO 2.

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