Info utili
Direttiva P.E.D.
La progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature in pressione e degli in-
siemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile “ PS” superiore a 0,5 bar, è soggetta a quanto
stabilito dalla Direttiva PED ( Direttiva 2014/68/UE).
Scopo della Direttiva PED è quello di armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri relative alla
valutazione del progetto, della produzione, del collaudo e della conformità delle attrezzature a pressione
e degli insiemi.
La direttiva riguarda prodotti, recipienti a pressione, scambiatori di calore, generatori di vapore, caldaie,
tubazioni industriali, dispositivi di sicurezza e accessori a pressione, utilizzate in applicazioni residen-
ziali e in numerose industrie di processo (oil & gas, chimica, farmaceutica, materie plastiche e gomma,
alimentare, cartaria).
Categorie di pericolosità delle attrezzature
La stessa, stabilisce un indice di pericolosità delle attrezzature in pressione riconducibile alle seguenti
categorie: Articolo 4 paragrafo 3, I, II, III, IV. La categoria è determinata in base a numerosi fattori: tipo-
logia del fluido, (pericoloso e non pericoloso), temperatura massima ammissibile, pressione e capacità.
Per quanto concerne i fluidi la direttiva propone la suddivisione in due gruppi:
GRUPPO 1
indica i fluidi definiti PERICOLOSI:
• esplosivi
• estremamente infiammabili
• facilmente infiammabili
• infiammabili (quando la temperatura massima
ammissibile è superiore al punto di infiammabi-
lità)
• altamente tossici
• tossici
• comburenti
GRUPPO 2
comprende tutti i fluidi non elencati nel gruppo 1
e quindi NON PERICOLOSI.
La tabella seguente illustra le nostre tipologie di
prodotto e, in funzione dei tipo di fluido utilizzato
e dei valori di temperatura, rinvia ad altre tabelle
specifiche. Una volta individuata la tabella relativa
all’attrezzatura in esame, a seconda del valore as-
sunto dalle grandezze caratteristiche ( PS e V per i
recipienti a pressione) o dal valore del loro prodot-
to, si determina la categoria (Articolo 4 paragrafo
3, I, II, III, IV) di pericolosità dell’attrezzatura alla
pressione esaminata.
Note
• Le cinque tabelle vanno consultate per riga.
• Le attrezzature a pressione non soggette all’Articolo 4 paragrafo 3 e appartenenti a categoria ≥ I devo-
no recare la marcatura CE secondo la Direttiva PED.
• L’ACQUA, IL GLICOLE ETILENICO E IL GLICOLE PROPILENICO APPARTENGONO AL GRUPPO 2.
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