Al giorno d’oggi la protezione dell’ambiente
è considerata di primaria importanza sia
dall’utilizzatore che dal professionista.
L’aspetto pi
ù rilevante del gas R32
è il suo
valore di GWP, pari a 675, che permette
di realizzare impianti contenenti fino a
7,4 kg di gas senza superare la soglia che
obbliga al controllo delle perdite, tenuta
del registro dell’apparecchiatura, soglia
che per un gas R410A
è già sorpassata da
2,4 kg di gas.
Il nome specifico del gas R32
è difluorometano. Attualmente esso è presente tra i gas
fluorurati a basso valore di GWP, pari a 675, e utilizzato in apparecchi per condizionamento
destinati all’uso residenziale.
Non vi è obbligo di sostituzione dell’attuale gas R410A, che rimane pertanto regolarmente
in commercio, salvo nelle applicazioni in monosplit con refrigerante < 3 kg dove, dal 2025
sarà obbligatorio per le nuove installazioni, l’utilizzo di gas con GWP < a 750.
Esistono alcune limitazioni in particolari condizioni di utilizzo che vanno considerate in
accordo con le Normative in vigore.
Nello stoccaggio di unità contenenti R32 può essere necessario, sulla base delle
quantità stivate, revisionare il Certificato di Prevenzioni Incendi (DPR 151/2011) per
garantire la validità della propria garanzia assicurativa. Il trasporto di merci pericolose
è
regolamentato dal D.GLS 35/2010. R32 è stato classificato leggermente infiammabile da
ISO 817 e come tale non ha stringenti limitazioni nel trasporto su strada (ADR vigente),
mantenendo una ferrea regolamentazione nel trasporto marittimo (IMDG vigente) e
aeronautico (IATA vigente).
La norma EN 378:2016 regolamenta anche le applicazioni di apparecchi che utilizzano
gas R32; devono sempre essere veri
ficati i limiti massimi di concentrazione del gas
nelle applicazioni residenziali con particolare riguardo ai sistemi multisplit che possono
potenzialmente concentrare (in caso di perdite) elevati quantitativi di refrigerante in
ambienti di dimensione contenuta. Il gas R32 è più pesante dell’aria e in caso di fuoriuscita
si accumula in basso; le unità interne seguono pertanto parametri normativi differenti a
seconda della tipologia di applicazione.
L’installazione in edifici pubblici è regolata da normative specifiche inerenti all’applicazione
di apparecchi con gas in
fiammabili, come: alberghi DM 09/04/1994, centri commerciali
DM 27/07/2010, edifici per spettacoli DM 19/08/1996, ospedali DM 18/09/2012, scuole
DM 26/08/1992, uffici DM 22/02/2006, giochi per bambini DM 16/07/2014, aeroporti DM
07/07/2014, interporti DM 18/07/2014.
La progettazione, installazione e manutenzione degli apparecchi con gas R32 sono
regolamentate dalle seguenti norme: DM 37/2008, disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici; DGLS 81/2008, testo sulla salute e
sicurezza sul lavoro; F-gas 517/2014, regolamento dei gas fluorurati; DPR 151/2011,
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; EN 378:2016, sistemi di
refrigerazione e pompe di calore (requisiti per la sicurezza degli impianti).
Con il DM del 10 Marzo 2020 e la successiva Circolare DCPREV 9833 del 22 Luglio 2020
da parte del Corpo dei VVF le disposizioni tecniche vengono aggiornate consentendo la
possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine
equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di
soli
fluidi non tossici o non infiammabili.
Si raccomanda, comunque, la scrupolosa verifica delle normative in essere nel caso di
utilizzo di apparecchiature contenenti gas R32. La mancata osservanza di dette normative
fa assumere ai progettisti e agli installatori di apparecchiature con R32 una loro diretta
responsabilità giuridica sull’applicazione delle apparecchiature medesime.
è ecologico;
è leggermente
in
fiammabile;
non
è dannoso e non
presenta rischi per
l’ozono;
è molto ef
ficiente.
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