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Condizioni generali di vendita
A.- MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
A.1.- Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni
contratto di Vendita tra il Venditore e l’Acquirente ed ogni loro
modifica o deroga deve essere concordata per iscritto.
A.2.- Eventuali offerte, accrediti e/o abbuoni accordati da agenti
o da altri intermediari, non sono ritenuti validi se non confermati
per iscritto dal Venditore.
A.3.- L’Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite
di agenti, Ordini scritti che devono contenere l’indicazione dei
codici dei Prodotti richiesti, delle quantità, del loro prezzo e
della destinazione. L’Ordine inviato dall’Acquirente è irrevocabile.
A.4.- La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i)
l’Acquirente riceva da parte del Venditore una Conferma scritta via
e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini e alle con-
dizioni dell’Ordine; o (ii) in caso di Conferma inviata dal Venditore
contenente condizioni difformi dall’Ordine ricevuto dall’Acquirente
quando questi l’accetti per iscritto o comunque non la contesti entro
7 (sette) giorni dalla ricezione; o (iii) in assenza di conferma
scritta da parte del Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno
consegnati e caricati dall’Acquirente
B.- PREZZI
B.1.- Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita con-
cordati di volta in volta si intendono al netto per contanti e per
consegna franco stabilimento del Venditore indicato nella Conferma
d’Ordine.
C.- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
C.1.- L’Acquirente dichiara di aver preso visione ed attenersi al
contenuto della seguente documentazione pubblicata nel sito inter-
net aziendale: 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione e 2)
Schede tecniche.
C.2. Data la intrinseca variabilità del prodotto ceramico, le ca-
ratteristiche dei campioni e/o modelli inviati in precedenza dal
Venditore all’Acquirente sono da considerarsi indicativi e non vin-
colanti.
C.3. Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma
d’Ordine, il Venditore non garantisce che l’ordine del singolo arti-
colo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.
D.- TERMINI DI CONSEGNA
D.1.- I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la pro-
roga di essi non può far maturare all’Acquirente alcun diritto a
richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa.
D.2.- Se, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di avviso di merce
pronta, l’Acquirente non ritira il materiale, il Venditore si ri-
serva di stabilire discrezionalmente un nuovo termine di consegna.
E.- RESA E SPEDIZIONE
E.1.- L’eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diver-
sa da quella concordata in Conferma d’Ordine, deve essere comunicata
dall’Acquirente per iscritto entro e non oltre il secondo giorno
antecedente a quello previsto per il ritiro presso la sede del Ven-
ditore. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la va-
riazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi che
la destinazione effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella
dichiarata dall’Acquirente, il Venditore si riserva la facoltà di
sospendere l’esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i
contratti in corso senza che l’Acquirente possa rivendicare risarci-
menti diretti e/o indiretti di alcun tipo.
E.2.- Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende
Franco Fabbrica (EXW ai sensi degli Incoterms 2010) e ciò anche quan-
do sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal
Venditore su mandato dell’Acquirente. In ogni caso i rischi passano
all’Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.
E.3.- Ferma restando l’estraneità del Venditore rispetto al con-
tratto di trasporto, il Venditore non potrà essere indicato come
“shipper” nella polizza di carico. La comunicazione del peso lordo
del container allo spedizioniere, non costituisce alcuna assunzione
di responsabilità da parte del Venditore ai fini della Convenzione
SOLAS (Safety Of Life At Sea). In nessun caso tale comunicazione
potrà essere intesa come VGM (Verified Gross Mass).
E.4.- L’Acquirente s’impegna affinché il mezzo inviato presso i
magazzini del Venditore sia idoneo al carico in relazione alla
natura dei Prodotti. Nel caso il mezzo che si presenta comporti si-
gnificative difficoltà per le operazioni di carico, il Venditore si
riserva di addebitare una penale pari al 4% del valore dei prodotti
a copertura dei maggiori costi logistici. Se il mezzo convenuto non
è assolutamente idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di nega-
re le operazioni di carico senza che nulla possa essere richiesto
dall’Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere diretto e/o
indiretto che ne possa derivarne.
E.5.- È compito dell’Acquirente incaricare il vettore di controllare
i prodotti prima del carico; eventuali osservazioni in relazione
all’integrità degli imballi e della rispondenza delle quantità ca-
ricate a quelle indicate sul documento di trasporto, devono essere
sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni de-
vono essere riportate su tutte le copie dei documenti di trasporto,
altrimenti i prodotti caricati s’intendono integri e completi. Ne
deriva che il Venditore non si assume alcuna responsabilità in re-
lazione a mancanze o danni dei prodotti non segnalati dal vettore.
E.6.- È altresì responsabilità dell’Acquirente incaricare il vet-
tore di verificare le modalità e la stabilità del carico sul mezzo
affinché durante il trasporto non si verifichino rotture e affinché
siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la
circolazione stradale.
F.- PAGAMENTI
F.1.- Qualsiasi obbligazione di pagamento deve essere adempiuta
presso la sede legale del Venditore. Eventuali pagamenti ad agenti,
rappresentanti o ausiliari di commercio non si intendono effettuati
finché le relative somme non pervengono al Venditore.
F.2.- E’ fatto divieto all'Acquirente di eseguire il proprio adem-
pimento mediante pagamenti provenienti da paesi diversi dal proprio
paese di residenza se trattasi di paesi che non garantiscono un
adeguato scambio di informazioni con l’Italia. In caso di violazione
di tale divieto, il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto
per giusta causa senza che l'Acquirente possa vantare il diritto di
ottenere alcun risarcimento per l’eventuale danno subito.
F.3.- Eventuali spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a
carico dell’Acquirente. In caso di inadempimento, anche solo parzia-
le, dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a favore del
Venditore gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs.
09/10/2002 n. 231.
F.4.- Salvo diversi accordi scritti, l’Acquirente si impegna a non
compensare alcun credito, comunque insorto, nei confronti del Ven-
ditore.
G.- RECLAMI
G.1.- Al ricevimento dei Prodotti, l’Acquirente dovrà sottoporli ad
accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conforme-
mente alle indicazioni riportate al punto 7 delle norme UNI EN ISO
10545-2
G.2.- L’installazione e la posa dei Prodotti deve essere effet-
tuata attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni inerenti le
attività da svolgere prima e durante la posa in opera indicate nel
documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato
nel sito internet del Venditore e sulla confezione del prodotto e/o
all’interno della stessa. Non sono considerati vizi del Prodotto
quelli generati da un’errata installazione e dalla mancata/errata
manutenzione (difformi dalle indicazioni fornite nel 1) Manuale di
Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione), da una non idonea destinazione
d’uso e/o dalla normale usura nel tempo.
G.3.- Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma
internazionale EN 14411 (ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi
Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili già al momento del loro
ricevimento tali da rendere il materiale inidoneo all’uso o da dimi-
nuirne in modo apprezzabile il valore. Rientrano in tale categoria i
difetti come definiti nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia
e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si riconoscono come Vizi Palesi i
difetti superficiali, i difetti di decorazione, di lappatura/levi-
gatura, di calibro, di planarità, di ortogonalità-rettilineità, di
spessore, le crepe, le sbeccature, i fuori tono, i toni mescolati e
i Prodotti che presentano problemi da taglio/scaglie.
G.4.- Nel caso l’Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al
Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni
dal ricevimento e tenere a disposizione del Venditore l’intera par-
tita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione
e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando
possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse
risultare infondato, l’Acquirente si rende disponibile a risarcire
il Venditore delle spese sostenute per l’eventuale sopralluogo (pe-
rizie, viaggi ecc.).
G.5.- I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore median-
te lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza dalla garanzia,
entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.
G.6.- L’azione dell’Acquirente diretta a fare valere la garanzia per
vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti
dalla consegna dei Prodotti.
H.- GARANZIA PER VIZI
H.1. La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti
di prima scelta e non ai Prodotti di seconda o terza scelta o di par-
tite d’occasione con prezzi o sconti particolari quando debitamente
segnalati in nota nella Conferma dell’Ordine.
H.2. II Venditore non garantisce l’idoneità dei Prodotti ad usi
particolari, ma soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel
sito internet nel documento 2) Schede tecniche. L’indicazione d’uso,
anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da
ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche
tecniche riportate nelle 2) Schede Tecniche è sempre compito del pro-
gettista valutare l’idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche
di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che
si possono verificare nell’ambiente di destinazione alterandone le
sue caratteristiche, a titolo d’esempio, all’intensità del traffico,
alla qualità del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di de-
triti...), alle eventuali condizioni climatiche avverse e a qualsiasi
altra aleatorietà a cui può essere esposto il materiale.
H.3.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Pa-
lesi, come definiti al sub lett. G n.3, il Venditore provvederà alla
sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche
pari o superiori o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua ri-
duzione del prezzo. In alternativa l’Acquirente avrà diritto, previa
restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato,
maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento
di ogni altro danno diretto e/o indiretto.
H.4. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui
il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato
utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che in tal
modo l’Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di
accettarli nello stato in cui si trovano.
H.5 Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Oc-
culti, la garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del
materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori e ove
ciò non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del
costo del trasporto. In ogni caso la garanzia del Venditore per ogni
danno diretto e/o indiretto comunque originato dal prodotto difet-
toso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare
il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione
alla sola parte della fornitura difettosa.
H.6.- Nel caso l’Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati
dal codice del consumo (d.l. n.206/2005) sarà responsabile delle
condizioni praticate se difformi da quelle qui riportate e dovrà
accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel ri-
spetto dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso
sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque di
rivalsa spettanti all’Acquirente verso il Venditore/produttore non
potrà eccedere le esenzioni ed i limiti come fissati dal sub lett.
G n.1 al sub lett. H n.5.
I. CLAUSOLE SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE
I.1.- Ai sensi dell’art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo,
Rev.1a del 1 Gennaio 2018
ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l’Acquirente
potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato,
salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di
avere indebitamente pagato.
I.2.- Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Ac-
quirente o di mancato pagamento anche parziale di prodotti già
forniti, il Venditore può sospendere l’esecuzione delle forniture
in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l’Acquirente
possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.
L.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO
L.1.- Fino a quando l’Acquirente non avrà provveduto all’integrale
pagamento del prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno
di proprietà del Venditore.
L.2.- Durante il periodo suddetto, l’Acquirente assumerà gli obbli-
ghi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in
uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza dichiarare
la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo racco-
mandata A.R.
M.- FORZA MAGGIORE
M.1.- Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi
contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggetti-
vamente troppo onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente
dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serra-
ta, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e
rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, rotture
straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o
materie prime.
M.2.- La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà
comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificar-
si e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
M.3.- Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di
60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere
il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da
comunicarsi alla controparte per iscritto.
N.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA
N.1.- L’Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatez-
za su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente
esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e cor-
rispondenza) e di carattere commerciale (ivi comprese le condizioni
contrattuali, i prezzi d’acquisto, le condizioni di pagamento ...)
apprese in esecuzione del presente Contratto.
N.2.- L’obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata
del Contratto, nonché per il periodo successivo alla sua esecuzione.
N.3.- In ogni caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la
parte inadempiente è tenuta e risarcire all’altra tutti i danni che
ne dovessero derivare.
O.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE
O.1.-L’utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle ope-
re d’ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione
(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: imma-
gini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituenti
proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo
(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: stampa,
video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica
istantanea o VoIP, etc.) è severamente vietato. Qualsiasi deroga a
tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere autorizzata per
iscritto, caso per caso, dalla Direzione generale del Venditore.
P.- LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COM-
PETENZA
P.1.- Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua
Italiana, la quale prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione
in altre lingue.
P.2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa
alle forniture è soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello
Stato Italiano e la competenza territoriale viene devoluta in via
esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscrizione il Vendi-
tore ha la sua sede legale.