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Condizioni generali di vendita

A.- MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

A.1.- Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni

contratto di Vendita tra il Venditore e l’Acquirente ed ogni loro

modifica o deroga deve essere concordata per iscritto.

A.2.- Eventuali offerte, accrediti e/o abbuoni accordati da agenti

o da altri intermediari, non sono ritenuti validi se non confermati

per iscritto dal Venditore.

A.3.- L’Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite

di agenti, Ordini scritti che devono contenere l’indicazione dei

codici dei Prodotti richiesti, delle quantità, del loro prezzo e

della destinazione. L’Ordine inviato dall’Acquirente è irrevocabile.

A.4.- La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i)

l’Acquirente riceva da parte del Venditore una Conferma scritta via

e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini e alle con-

dizioni dell’Ordine; o (ii) in caso di Conferma inviata dal Venditore

contenente condizioni difformi dall’Ordine ricevuto dall’Acquirente

quando questi l’accetti per iscritto o comunque non la contesti entro

7 (sette) giorni dalla ricezione; o (iii) in assenza di conferma

scritta da parte del Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno

consegnati e caricati dall’Acquirente

B.- PREZZI

B.1.- Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita con-

cordati di volta in volta si intendono al netto per contanti e per

consegna franco stabilimento del Venditore indicato nella Conferma

d’Ordine.

C.- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

C.1.- L’Acquirente dichiara di aver preso visione ed attenersi al

contenuto della seguente documentazione pubblicata nel sito inter-

net aziendale: 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione e 2)

Schede tecniche.

C.2. Data la intrinseca variabilità del prodotto ceramico, le ca-

ratteristiche dei campioni e/o modelli inviati in precedenza dal

Venditore all’Acquirente sono da considerarsi indicativi e non vin-

colanti.

C.3. Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma

d’Ordine, il Venditore non garantisce che l’ordine del singolo arti-

colo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.

D.- TERMINI DI CONSEGNA

D.1.- I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la pro-

roga di essi non può far maturare all’Acquirente alcun diritto a

richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa.

D.2.- Se, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di avviso di merce

pronta, l’Acquirente non ritira il materiale, il Venditore si ri-

serva di stabilire discrezionalmente un nuovo termine di consegna.

E.- RESA E SPEDIZIONE

E.1.- L’eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diver-

sa da quella concordata in Conferma d’Ordine, deve essere comunicata

dall’Acquirente per iscritto entro e non oltre il secondo giorno

antecedente a quello previsto per il ritiro presso la sede del Ven-

ditore. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la va-

riazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi che

la destinazione effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella

dichiarata dall’Acquirente, il Venditore si riserva la facoltà di

sospendere l’esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i

contratti in corso senza che l’Acquirente possa rivendicare risarci-

menti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

E.2.- Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende

Franco Fabbrica (EXW ai sensi degli Incoterms 2010) e ciò anche quan-

do sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal

Venditore su mandato dell’Acquirente. In ogni caso i rischi passano

all’Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

E.3.- Ferma restando l’estraneità del Venditore rispetto al con-

tratto di trasporto, il Venditore non potrà essere indicato come

“shipper” nella polizza di carico. La comunicazione del peso lordo

del container allo spedizioniere, non costituisce alcuna assunzione

di responsabilità da parte del Venditore ai fini della Convenzione

SOLAS (Safety Of Life At Sea). In nessun caso tale comunicazione

potrà essere intesa come VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- L’Acquirente s’impegna affinché il mezzo inviato presso i

magazzini del Venditore sia idoneo al carico in relazione alla

natura dei Prodotti. Nel caso il mezzo che si presenta comporti si-

gnificative difficoltà per le operazioni di carico, il Venditore si

riserva di addebitare una penale pari al 4% del valore dei prodotti

a copertura dei maggiori costi logistici. Se il mezzo convenuto non

è assolutamente idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di nega-

re le operazioni di carico senza che nulla possa essere richiesto

dall’Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere diretto e/o

indiretto che ne possa derivarne.

E.5.- È compito dell’Acquirente incaricare il vettore di controllare

i prodotti prima del carico; eventuali osservazioni in relazione

all’integrità degli imballi e della rispondenza delle quantità ca-

ricate a quelle indicate sul documento di trasporto, devono essere

sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni de-

vono essere riportate su tutte le copie dei documenti di trasporto,

altrimenti i prodotti caricati s’intendono integri e completi. Ne

deriva che il Venditore non si assume alcuna responsabilità in re-

lazione a mancanze o danni dei prodotti non segnalati dal vettore.

E.6.- È altresì responsabilità dell’Acquirente incaricare il vet-

tore di verificare le modalità e la stabilità del carico sul mezzo

affinché durante il trasporto non si verifichino rotture e affinché

siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la

circolazione stradale.

F.- PAGAMENTI

F.1.- Qualsiasi obbligazione di pagamento deve essere adempiuta

presso la sede legale del Venditore. Eventuali pagamenti ad agenti,

rappresentanti o ausiliari di commercio non si intendono effettuati

finché le relative somme non pervengono al Venditore.

F.2.- E’ fatto divieto all'Acquirente di eseguire il proprio adem-

pimento mediante pagamenti provenienti da paesi diversi dal proprio

paese di residenza se trattasi di paesi che non garantiscono un

adeguato scambio di informazioni con l’Italia. In caso di violazione

di tale divieto, il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto

per giusta causa senza che l'Acquirente possa vantare il diritto di

ottenere alcun risarcimento per l’eventuale danno subito.

F.3.- Eventuali spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a

carico dell’Acquirente. In caso di inadempimento, anche solo parzia-

le, dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a favore del

Venditore gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs.

09/10/2002 n. 231.

F.4.- Salvo diversi accordi scritti, l’Acquirente si impegna a non

compensare alcun credito, comunque insorto, nei confronti del Ven-

ditore.

G.- RECLAMI

G.1.- Al ricevimento dei Prodotti, l’Acquirente dovrà sottoporli ad

accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conforme-

mente alle indicazioni riportate al punto 7 delle norme UNI EN ISO

10545-2

G.2.- L’installazione e la posa dei Prodotti deve essere effet-

tuata attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni inerenti le

attività da svolgere prima e durante la posa in opera indicate nel

documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato

nel sito internet del Venditore e sulla confezione del prodotto e/o

all’interno della stessa. Non sono considerati vizi del Prodotto

quelli generati da un’errata installazione e dalla mancata/errata

manutenzione (difformi dalle indicazioni fornite nel 1) Manuale di

Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione), da una non idonea destinazione

d’uso e/o dalla normale usura nel tempo.

G.3.- Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma

internazionale EN 14411 (ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi

Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili già al momento del loro

ricevimento tali da rendere il materiale inidoneo all’uso o da dimi-

nuirne in modo apprezzabile il valore. Rientrano in tale categoria i

difetti come definiti nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia

e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo

esemplificativo e non esaustivo si riconoscono come Vizi Palesi i

difetti superficiali, i difetti di decorazione, di lappatura/levi-

gatura, di calibro, di planarità, di ortogonalità-rettilineità, di

spessore, le crepe, le sbeccature, i fuori tono, i toni mescolati e

i Prodotti che presentano problemi da taglio/scaglie.

G.4.- Nel caso l’Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al

Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni

dal ricevimento e tenere a disposizione del Venditore l’intera par-

tita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione

e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando

possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse

risultare infondato, l’Acquirente si rende disponibile a risarcire

il Venditore delle spese sostenute per l’eventuale sopralluogo (pe-

rizie, viaggi ecc.).

G.5.- I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore median-

te lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza dalla garanzia,

entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.

G.6.- L’azione dell’Acquirente diretta a fare valere la garanzia per

vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti

dalla consegna dei Prodotti.

H.- GARANZIA PER VIZI

H.1. La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti

di prima scelta e non ai Prodotti di seconda o terza scelta o di par-

tite d’occasione con prezzi o sconti particolari quando debitamente

segnalati in nota nella Conferma dell’Ordine.

H.2. II Venditore non garantisce l’idoneità dei Prodotti ad usi

particolari, ma soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel

sito internet nel documento 2) Schede tecniche. L’indicazione d’uso,

anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da

ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche

tecniche riportate nelle 2) Schede Tecniche è sempre compito del pro-

gettista valutare l’idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche

di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che

si possono verificare nell’ambiente di destinazione alterandone le

sue caratteristiche, a titolo d’esempio, all’intensità del traffico,

alla qualità del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di de-

triti...), alle eventuali condizioni climatiche avverse e a qualsiasi

altra aleatorietà a cui può essere esposto il materiale.

H.3.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Pa-

lesi, come definiti al sub lett. G n.3, il Venditore provvederà alla

sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche

pari o superiori o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua ri-

duzione del prezzo. In alternativa l’Acquirente avrà diritto, previa

restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato,

maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento

di ogni altro danno diretto e/o indiretto.

H.4. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui

il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato

utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che in tal

modo l’Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di

accettarli nello stato in cui si trovano.

H.5 Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Oc-

culti, la garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del

materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori e ove

ciò non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del

costo del trasporto. In ogni caso la garanzia del Venditore per ogni

danno diretto e/o indiretto comunque originato dal prodotto difet-

toso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare

il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione

alla sola parte della fornitura difettosa.

H.6.- Nel caso l’Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati

dal codice del consumo (d.l. n.206/2005) sarà responsabile delle

condizioni praticate se difformi da quelle qui riportate e dovrà

accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel ri-

spetto dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso

sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque di

rivalsa spettanti all’Acquirente verso il Venditore/produttore non

potrà eccedere le esenzioni ed i limiti come fissati dal sub lett.

G n.1 al sub lett. H n.5.

I. CLAUSOLE SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE

I.1.- Ai sensi dell’art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo,

Rev.1a del 1 Gennaio 2018

ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l’Acquirente

potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato,

salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di

avere indebitamente pagato.

I.2.- Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Ac-

quirente o di mancato pagamento anche parziale di prodotti già

forniti, il Venditore può sospendere l’esecuzione delle forniture

in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l’Acquirente

possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

L.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO

L.1.- Fino a quando l’Acquirente non avrà provveduto all’integrale

pagamento del prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno

di proprietà del Venditore.

L.2.- Durante il periodo suddetto, l’Acquirente assumerà gli obbli-

ghi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in

uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza dichiarare

la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo racco-

mandata A.R.

M.- FORZA MAGGIORE

M.1.- Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi

contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggetti-

vamente troppo onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente

dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serra-

ta, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e

rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, rotture

straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o

materie prime.

M.2.- La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà

comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificar-

si e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

M.3.- Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di

60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere

il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da

comunicarsi alla controparte per iscritto.

N.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

N.1.- L’Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatez-

za su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente

esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e cor-

rispondenza) e di carattere commerciale (ivi comprese le condizioni

contrattuali, i prezzi d’acquisto, le condizioni di pagamento ...)

apprese in esecuzione del presente Contratto.

N.2.- L’obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata

del Contratto, nonché per il periodo successivo alla sua esecuzione.

N.3.- In ogni caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la

parte inadempiente è tenuta e risarcire all’altra tutti i danni che

ne dovessero derivare.

O.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE

O.1.-L’utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle ope-

re d’ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione

(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: imma-

gini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituenti

proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo

(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: stampa,

video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica

istantanea o VoIP, etc.) è severamente vietato. Qualsiasi deroga a

tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere autorizzata per

iscritto, caso per caso, dalla Direzione generale del Venditore.

P.- LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COM-

PETENZA

P.1.- Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua

Italiana, la quale prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione

in altre lingue.

P.2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa

alle forniture è soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello

Stato Italiano e la competenza territoriale viene devoluta in via

esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscrizione il Vendi-

tore ha la sua sede legale.