G.3.- Fatti salvi i limiti di accettabilit
à previsti dalla norma internazionale EN 14411 (ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili gi
à al momento del loro
ricevimento tali da rendere il materiale inidoneo all’uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Rientrano in tale categoria i difetti come definiti nel documento 1) Manuale di Posa,
Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riconoscono come Vizi Palesi i difetti superficiali, i difetti di decorazione, di
lappatura/levigatura, di calibro, di planarit
à, di ortogonalità-rettilineità, di spessore, le crepe, le sbeccature, i fuori tono, i toni mescolati e i Prodotti che presentano problemi da taglio/scaglie.
G.4.- Nel caso l’Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento e tenere a disposizione del Venditore l’intera
partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo
dovesse risultare infondato, l’Acquirente si rende disponibile a risarcire il Venditore delle spese sostenute per l’eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).
G.5.- I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza dalla garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.
G.6.- L’azione dell’Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.
H.- GARANZIA PER VIZI
H.1. La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti di prima scelta e non ai Prodotti di seconda o terza scelta o di partite d’occasione con prezzi o sconti particolari quando
debitamente segnalati in nota nella Conferma dell’Ordine.
H.2. II Venditore non garantisce l’idoneit
à dei Prodotti ad usi particolari, ma soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel sito internet nel documento 2) Schede tecniche. L’indicazione
d’uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali,
è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nelle 2) Schede Tecniche è
sempre compito del progettista valutare l’idoneit
à del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell’ambiente
di destinazione alterandone le sue caratteristiche, a titolo d’esempio, all’intensità del traffico, alla qualit
à del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di detriti...), alle eventuali condizioni
climatiche avverse e a qualsiasi altra aleatoriet
à a cui può essere esposto il materiale.
H.3.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come definiti al sub lett. G n.3, il Venditore provvederà alla sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche
pari o superiori o nel caso ci
ò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In alternativa l’Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato,
maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento di ogni altro danno diretto e/o indiretto.
H.4. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che
in tal modo l’Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di accettarli nello stato in cui si trovano.
H.5 Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Occulti, la garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori e ove
ci
ò non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del costo del trasporto. In ogni caso la garanzia del Venditore per ogni danno diretto e/o indiretto comunque originato dal
prodotto difettoso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione alla sola parte della fornitura difettosa.
H.6.- Nel caso l’Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati dal codice del consumo (d.l. n.206/2005) sar
à responsabile delle condizioni praticate se difformi da quelle qui riportate e
dovr
à accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel rispetto dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque
di rivalsa spettanti all’Acquirente verso il Venditore/produttore non potr
à eccedere le esenzioni ed i limiti come fissati dal sub lett. G n.1 al sub lett. H n.5.
I. CLAUSOLE SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE
I.1.- Ai sensi dell’art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l’Acquirente potr
à sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato,
salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.
I.2.- Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Acquirente o di mancato pagamento anche parziale di prodotti già forniti, il Venditore può sospendere l’esecuzione delle forniture
in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l’Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.
L.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO
L.1.- Fino a quando l’Acquirente non avr
à provveduto all’integrale pagamento del prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Venditore.
L.2.- Durante il periodo suddetto, l’Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potr
à alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza
dichiarare la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo raccomandata A.R.
M.- FORZA MAGGIORE
M.1.- Ciascuna parte potr
à sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da un impedimento
imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni,
embargo, interruzioni di energia, rotture straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
M.2.- La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovr
à comunicare immediatamente per iscritto all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
M.3.- Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri pi
ù di 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avr
à il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni,
da comunicarsi alla controparte per iscritto.
N.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA
N.1.- L’Acquirente
è tenuto ad osservare la pi
ù assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule
e corrispondenza) e di carattere commerciale (ivi comprese le condizioni contrattuali, i prezzi d’acquisto, le condizioni di pagamento
...) apprese in esecuzione del presente Contratto.
N.2.- L’obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del Contratto, nonché per il periodo successivo alla sua esecuzione.
N.3.- In ogni caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la parte inadempiente
è tenuta e risarcire all’altra tutti i danni che ne dovessero derivare.
O.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE
O.1.-L’utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere d’ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:
immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituenti proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:
stampa, video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica istantanea o VoIP, etc.) è severamente vietato. Qualsiasi deroga a tale divieto, anche solamente parziale, dovr
à essere
autorizzata per iscritto, caso per caso, dalla Direzione generale del Venditore.
P.- LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA
P.1.- Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua Italiana, la quale prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione in altre lingue.
P.2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture
è soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello Stato Italiano e la competenza territoriale viene devoluta in via
esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscrizione il Venditore ha la sua sede legale.
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