Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre
2018 n. 146
.
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento
(CE) n. 842/2006
.
Art.1 – Finalità e oggetto
1.
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del
regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzion
e
della Commissione europea , ed in particolare
:
f)
d
isciplina il registro telematico nazionale delle persone e dell
e
imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicit
à
notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal present
e
decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime. (www
.
fgas.it)
g)
disciplina la costituzione e la gestione di una banca dat
i
per la raccolta e la conservazione delle informazioni
relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e
delle apparecchiature nonché alle attività di installazion
e
manutenzione, riparazione e smantellamento di dett
e
apparecchiature (https://bancadati.fgas.it)
Art. 7 –
Persone f
isiche soggette all’obbligo di certificazione
e
iscrizione al Registro telematico nazional
e
1.
Devono essere certificate dall’ organismo di certificazione l
e
persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle
seguenti lettere
:
a.
Att
ività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
,
apparecchiature fisse di refrigerazione , condizionamento d’aria
e pompe di calore fisse
:
1.
Contro
llo delle perdite dalle apparecchiature contenent
i
gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5
tonnellate di CO2 equivalente a mano che le apparecchiature
siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e
contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a
10 tonnellate di CO2 equivalente
;
2. Recupero di gas fluorurati a effetto serra
;
3. Installazione;
4. Riparazione, manutenzione o assistenza;
5. Smantellamento;
2.
Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e deve
essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni
antecedenti la scadenza del certificato medesim
o
3.
Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per
una delle attività di cui al comma 1 devono
:
a.
Presentare
, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle
apposite sezioni del Registro telematico nazionale
;
b.
Presentare r
ichiesta di certificazione ad uno degli organismi d
i
certificazione accreditati
c.
Sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisit
i
minimi relativi alle competenze e alle conoscenza previste
negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n.
2015/2066 e n. 306/2008
Art. 8 –
Imprese soggette all’obbligo di certificazione
e
iscrizione al Registro telematico nazionale
1.
Le
imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione,
manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas
fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organism
o
di certificazione.
2.
Il certificato ha una validità di cinque anni e deve esser
e
rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorn
i
antecedenti la scadenza del certificato medesimo
.
3.
Le
imprese che intendono conseguire la certificazione per un
a
delle attività di cui al comma 1 devono:
a.
Presentare
, per via telematica, una richiesta di iscrizion
e
nelle apposite sezioni del registro telematico nazionale
:
b.
Presentare r
ichiesta di certificazione ad uno degli organism
i
di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5,
corredata dalla richiesta di cui alla lettera a)
;
c.
Dimostrare
il possesso dei requisiti specificatamente
previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione dell
a
Commissione europea come previsto dall’ Allegato B2.1
,
entro il termine di otto mesi dalladata di iscrizione di cu
i
alla lettera a)
.
Estratto Allegato B2.
1
2.1
G
li organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno
schema di valutazione della conformità per la certificazion
e
delle imprese che preveda la predisposizione da parte
dell’impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto
dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinent
i
regolamenti di esecuzione della Commissione europea:
a.
L
’impresa impiega personale certificato ai sens
i
dell’articolo 8, comma 1, per le attivita’ che richiedono una
certificazione
.
b.
L
’impresa e’ in grado di dimostrare che il personal
e
impiegato nelle attivita’ per cui e’ richiesta l
a
certificazione ha a disposizione gli strumenti e le
procedure necessari per svolgerle
.
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