D.P.R. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre

2018 n. 146

.

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014

sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento

(CE) n. 842/2006

.

Art.1 – Finalità e oggetto

1. 

Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del

regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzion

e

della Commissione europea , ed in particolare

:

f)



d

isciplina il registro telematico nazionale delle persone e dell

e

imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicit

à

notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal present

e

decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime. (www

.

fgas.it)

g)



disciplina la costituzione e la gestione di una banca dat

i

per la raccolta e la conservazione delle informazioni

relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e

delle apparecchiature nonché alle attività di installazion

e

manutenzione, riparazione e smantellamento di dett

e

apparecchiature (https://bancadati.fgas.it)

Art. 7 – 

Persone f

isiche soggette all’obbligo di certificazione

e

iscrizione al Registro telematico nazional

e

1.

Devono essere certificate dall’ organismo di certificazione l

e

persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle

seguenti lettere

:

a. 

Att

ività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero

,

apparecchiature fisse di refrigerazione , condizionamento d’aria

e pompe di calore fisse

:

1.



Contro

llo delle perdite dalle apparecchiature contenent

i

gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5

tonnellate di CO2 equivalente a mano che le apparecchiature

siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e

contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a

10 tonnellate di CO2 equivalente

;

2. Recupero di gas fluorurati a effetto serra

;

3. Installazione;

4. Riparazione, manutenzione o assistenza;

5. Smantellamento;

2.

Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e deve

essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni

antecedenti la scadenza del certificato medesim

o

3.

Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per

una delle attività di cui al comma 1 devono

:

a. 

Presentare

, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle

apposite sezioni del Registro telematico nazionale

;

b. 

Presentare r

ichiesta di certificazione ad uno degli organismi d

i

certificazione accreditati

c.



Sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisit

i

minimi relativi alle competenze e alle conoscenza previste

negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n.

2015/2066 e n. 306/2008

Art. 8 – 

Imprese soggette all’obbligo di certificazione

e

iscrizione al Registro telematico nazionale

1. 

Le

imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione,

manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature

fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore

fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas

fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organism

o

di certificazione.

2. 

Il certificato ha una validità di cinque anni e deve esser

e

rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorn

i

antecedenti la scadenza del certificato medesimo

.

3.



Le

imprese che intendono conseguire la certificazione per un

a

delle attività di cui al comma 1 devono:

a.



Presentare

, per via telematica, una richiesta di iscrizion

e

nelle apposite sezioni del registro telematico nazionale

:

b.



Presentare r

ichiesta di certificazione ad uno degli organism

i

di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5,

corredata dalla richiesta di cui alla lettera a)

;

c.



Dimostrare

il possesso dei requisiti specificatamente

previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione dell

a

Commissione europea come previsto dall’ Allegato B2.1

,

entro il termine di otto mesi dalladata di iscrizione di cu

i

alla lettera a)

.

Estratto Allegato B2.

1

2.1



G

li organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno

schema di valutazione della conformità per la certificazion

e

delle imprese che preveda la predisposizione da parte

dell’impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto

dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinent

i

regolamenti di esecuzione della Commissione europea:

a.



L

’impresa impiega personale certificato ai sens

i

dell’articolo 8, comma 1, per le attivita’ che richiedono una

certificazione

.

b. 

L

’impresa e’ in grado di dimostrare che il personal

e

impiegato nelle attivita’ per cui e’ richiesta l

a

certificazione ha a disposizione gli strumenti e le

procedure necessari per svolgerle

.

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