D.P.R. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018

ITER SEMPLIFICATO DI CERTIFICAZIONE PER IMPRESA INDIVIDUALE - DECRETO N. 9 DEL 29/01/201

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Lo schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui

al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’ art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente

della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 prevede l’introduzione di un iter agevolato per le imprese individuali con il solo titolare certificato. In quest

o

caso si prevede l’esame della sola documentazione. Le condizioni necessarie per poter fruire di questo iter semplificato sono che l’impresa:

- Sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale.

- Sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all’art. 15 del D.P.R. n, 146/2018.

- 

Abb

ia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L’impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare all’organismo di certificazione

un volume d’attività presunto, relativo all’attività che intenderà svolgere.

Il titolare deve

:

- 

R

isultare iscritto come persona al registro telematico nazionale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;

- 

Essere

certificato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali “l’impresa individuale” intende operare

;

- 

In fase di sorveglianza e rinnovo, dichiarare di essere l’unica persona certificata che l’impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto

di certificazione

;

- 

D

isporre di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli

aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica

;

- 

Dimostrare d

i avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es. rif. Manuale o libretto d’uso e

manutenzione del costruttore).

La certificazione ha la durata di cinque anni secondo il seguente schema:

Anno

0

1

2

3

4

5

Fase

Certificazione

Sorveglianza

Sorveglianza

Sorveglianza

Sorveglianza

Rinnov

o

Modalità d

i

verific

a

Esame

Documental

e

Esame

Documental

e

Esame

Documentale

Esame

Documental

e

Esame

Documentale

Esame

Documentale

Art. 16 – BANCA DATI gas fluorurati a effetto serra e apparecchia-

ture contenenti gas fluorurati

1.



A

l fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’ar-

ticolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati

a

effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attivit

à

di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dett

e

apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla banca dati

gestita dalla Camera di commercio competente.

Portale Banca dati gas fluorurati: https://bancadati.fgas.it/

Il portale https://bancadati.fgas.it presenta video tutorial e FAQ esplicative

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