DECRETO F-GAS

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE)

n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento

UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra.

Art.1

Finalità e oggetto

Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione

della Commissione europea, ed in particolare:

a) individua le autorità competenti

b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica

c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese,

d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione

e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;

f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità

notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;

g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni

relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché alle attività di installazione,

manutenzione, riparazione smantellamento di dette apparecchiature;

h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni

i) disciplina l’etichettatura delle apparecchiature

L’iscrizione al registro telematico nazionale è il primo passaggio per ottenere la certificazione, sia delle persone

fisiche che delle imprese.

Le persone o le imprese che non porteranno a termine l’iter di certificazione entro otto mesi dalla data di iscrizione al

registro verranno, automaticamente cancellate.

Le imprese e le persone fisiche, attualmente iscritte al Registro F-Gas e non certificate, avranno tempo fino a settembre

per conseguire la certificazione; il mancato rispetto di questa tempistica comporterà la cancellazione dal Registro

Art.7

Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Devono essere certificate dall’organismo di certificazione le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle

seguenti lettere:

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento

d’aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantit

à pari o superiori a 5 tonnellate

di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas

fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento.

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantit

à pari o superiori a 5 tonnellate

di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas

fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento.

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

1) installazione;

2) riparazione, manutenzione o assistenza;

3) smantellamento;

4) recupero;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

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