218
La suddivisione dell’impianto termico di nuova costruzione, sia esso di tipo centralizzato che autonomo, in zone termiche
omogenee è prevista dai disposti legislativi nazionali (DLgs 192/05 e successive integrazioni DLgs 311/06 - Dpr n°59/09)
e regionali.
Le singole zone devono pertanto essere dotate al minimo di regolatore della temperatura ambiente con programma-
tore su almeno due livelli di temperatura (Art. MILUX) di dispositivi di controllo zona (Art. 561T completo di attuatore
elettrotermico 580T) e di contabilizzazione del calore nel caso di impianti centralizzati (vedi capitolo 5).
L’utilizzo di questo insieme di prodotti consente, nei casi previsti di riqualificazione energetica dell’impianto, di usufruire
delle detrazioni fiscali.
Le dichiarazioni di conformità di prodotto sono disponibili sul sito :
www.wattsindustries.com
Decreto 192/05, Allegato I,
Comma 12
Gli impianti termici per singole unità
immobiliari... devono essere dotati
di... regolatore con programmatore su
almeno due livelli di temperatura...
Decreto 192/05, Allegato I,
Comma 12
E’ opportuna l’installazione di...
dispositivi per la regolazione nelle
singole zone aventi caratteristiche
di uso uniformi...