Per l’art. 1120 C.C. il decoro architettonico riguarda: edifici di pregio e costruzioni “popolari
che in ogni caso hanno una loro linea che può essere danneggiata da opere che la
modificano, anche quando le opere: “... siano pur eseguite per assicurare particolari utilità
per l’uso o il godimento delle unità immobiliari di proprietà dei singoli condomini ...” art. 1120
del c.c: il valore estetico: ... sono vietate innovazioni lesive del decoro architettonico
del caseggiato... La Cassazione ha ribadito che i climatizzatori sono impianti tecnologici
e, come tali, all’esterno dell’edi
ficio rientrano tra gli interventi edilizi soggetti alla SCIA. Va
quindi rispettato il regolamento edilizio.