Passaggio dai PMC ai Biocidi
Il difficile passaggio dai PmC ai Biocidi è essenzialmente dovuto alla necessità di sviluppare una legislazione
europea in grado di regolamentare adeguatamente tutti quei prodotti rientranti nella classificazione dei Biocidi
e che fino a ora sono stati sottoposti a normative differenti in base al Paese di interesse. una volta attuato
completamente il programma di revisione, l’applicazione del regolamento 528/2012, e successive modifica-
zioni, permetterà di avere un maggior controllo dei principi attivi utilizzati per la preparazione dei Biocidi e allo
stesso tempo di facilitare la loro commercializzazione sul mercato europeo.
Tale aggiornamento della legislazione sta comportando un periodo di transizione, in cui le legislazioni nazio-
nali si sovrappongono ai regolamenti europei.
nel caso in cui i principi attivi non siano iscritti nell’elenco di quelli approvati, l’immissione in commercio di un
prodotto viene disciplinata dalle legislazioni nazionali. nel caso in cui i principi attivi siano iscritti nell’elenco
di quelli approvati, il prodotto deve essere autorizzato come biocida. Se anche solo uno dei principi attivi con-
tenuti in un determinato preparato non è incluso in tale elenco, il prodotto non può essere autorizzato come
biocida.
Classificazione Biocidi Reg. UE 528/2012
GRUPPO 1: DISINFETTANTI
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PT 11 Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
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Principali famiglie
di classificazione
dei prodotti Facot
PT 1
PT 2
PT 3
PT 4
PT 5
Igiene umana
Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali
Igiene veterinaria
Settore dell’alimentazione umana e animale
Acqua potabile
GRUPPO 2: PRESERVANTI
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