Passaggio dai PMC ai Biocidi

Il difficile passaggio dai PmC ai Biocidi è essenzialmente dovuto alla necessità di sviluppare una legislazione

europea in grado di regolamentare adeguatamente tutti quei prodotti rientranti nella classificazione dei Biocidi

e che fino a ora sono stati sottoposti a normative differenti in base al Paese di interesse. una volta attuato

completamente il programma di revisione, l’applicazione del regolamento 528/2012, e successive modifica-

zioni, permetterà di avere un maggior controllo dei principi attivi utilizzati per la preparazione dei Biocidi e allo

stesso tempo di facilitare la loro commercializzazione sul mercato europeo.

Tale aggiornamento della legislazione sta comportando un periodo di transizione, in cui le legislazioni nazio-

nali si sovrappongono ai regolamenti europei.

nel caso in cui i principi attivi non siano iscritti nell’elenco di quelli approvati, l’immissione in commercio di un

prodotto viene disciplinata dalle legislazioni nazionali. nel caso in cui i principi attivi siano iscritti nell’elenco

di quelli approvati, il prodotto deve essere autorizzato come biocida. Se anche solo uno dei principi attivi con-

tenuti in un determinato preparato non è incluso in tale elenco, il prodotto non può essere autorizzato come

biocida.

Classificazione Biocidi Reg. UE 528/2012

GRUPPO 1: DISINFETTANTI

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PT 11 Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

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Principali famiglie

di classificazione

dei prodotti Facot

PT 1

PT 2

PT 3

PT 4

PT 5

Igiene umana

Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Igiene veterinaria

Settore dell’alimentazione umana e animale

Acqua potabile

GRUPPO 2: PRESERVANTI

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