Articolo 18 - Privacy

I dati personali di cui le Parti, o loro dipendenti o consulen-

ti, entreranno in possesso nell’esecuzione delle forniture

di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno

trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento

2016/679 (di seguito "GDPR") ed esclusivamente per

finalit

à connesse alle forniture suddette. Ariston S.p.A. si

obbliga in particolare a gestire in qualità di Responsabile

esterno ex art. 28 del GDPR tutti i dati ricevuti dal Cliente

quale Titolare degli stessi, curandone tutti gli adempimenti

previsti dalla normativa sopra citata.

Articolo 19 - Codice Etico e D.Lgs. 231/2001

Ariston S.p.A., nella conduzione degli affari e delle attività

aziendali, fa riferimento ai valori e alle norme generali di

comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo

Ariston, e a quanto prescritto dal Modello di Organizzazio-

ne e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 (entrambi i documenti

sono consultabili presso il sito web del Gruppo Ariston).

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali,

il Cliente dichiara di aver preso visione del Codice Etico

del Gruppo Ariston ed esprime la propria piena e incon-

dizionata adesione ai principi e alle disposizioni nello

stesso previsti, che, pertanto, si obbliga ad osservare

scrupolosamente. Il Cliente accetta che qualsiasi violazio-

ne del Codice Etico del Gruppo Ariston costituisce grave

inadempimento agli obblighi del rapporto contrattuale ai

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 20 - Reperimento materie prime e tempi di

consegna

A causa delle oggettive rilevanti difficolt

à di reperimento

delle materie prime emerse nell’ultimo periodo a causa di

eventi imprevedibili, quali a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, l’aumento continuo e imprevedibile del costo

delle materie prime, del costo dell’energia e del gas, la

difficolt

à di approvvigionamento di diverse materie prime,

ritardi di consegne, variazioni della logistica e dei tempi di

trasporto imposte anche dalla guerra in Ucraina, Ariston

S.p.A. informa che i prodotti:

Wolf Link Home Accessori Connettivit

Wolf Link Pro

Accessori Connettivit

potrebbero essere soggetti a ritardi di consegna indi-

pendenti dalla volontà di Ariston S.p.A.; pertanto, se la

conferma d’ordine comprende uno dei prodotti indicati,

tale circostanza si ritiene integralmente accettata anche

dal Cliente, che dovrà essere informato dei possibili ritardi

di consegna.

Articolo 21 - Clausola di non esportazione verso la

Federazione Russa e/o in Bielorussia

Il Cliente si impegna, dichiara e garantisce che i Prodotti

forniti da Ariston S.p.A. non saranno venduti, forniti, tra-

sferiti o esportati, direttamente o indirettamente (anche

tramite rappresentanti, agenti, distributori o terze parti),

trasferiti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o

organismo nella Federazione russa e/o in Bielorussia e/o

riesportati per l'uso nella Federazione russa e/o in Bie-

lorussia, o trasferiti per l'uso finale previsto nel territorio

della Federazione russa e/o in Bielorussia.

Il Cliente si impegna a garantire che una disposizione

simile venga inserita in tutti i contratti stipulati con terzi

aventi come oggetto i Prodotti e si impegna a notificare

tempestivamente ad Ariston S.p.A. tutti questi contratti

nonché tutte le violazioni dei suddetti patti, dichiarazioni

e garanzie.

Il Cliente riconosce che Ariston S.p.A. ha l'obbligo di noti-

ficare alle autorit

à italiane qualsiasi violazione dei suddetti

patti, dichiarazioni e garanzie.

In caso di violazione di uno qualsiasi dei suddetti patti,

dichiarazioni e garanzie da parte del Cliente in qualsiasi

momento, Ariston S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto

di vendita e ogni altro contratto in vigore tra Ariston S.p.A.

e il Cliente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile

italiano, mediante comunicazione scritta; è fatto salvo il

diritto di ricevere immediatamente tutti i corrispettivi con-

trattuali, a prescindere da qualsiasi disposizione in materia

di pagamento ritardato prevista nel contratto, nonch

é in

tema di risarcimento danni e tutela giudiziaria dei diritti.

Il Cliente dovr

à risarcire e tenere indenne Ariston S.p.A.

da qualsiasi responsabilità, perdita, danno (compresi i

danni reputazionali) o costi (compresi eventuali costi

legali) sostenuti o subiti da Ariston S.p.A. a seguito di

tale violazione.

Articolo 22 - Forza Maggiore

Nessuna delle Parti sar

à tenuta a rispondere dell’impossi-

bilit

à di adempiere il contratto a causa di forza maggiore

o di altri eventi al di fuori del proprio controllo.

Con l’espressione “forza maggiore” si intende il verificarsi

di un evento o di una circostanza che impedisca a una

delle Parti di ottemperare a uno o pi

ù dei suoi obblighi

contrattuali, se e nella misura in cui tale parte dimostri:

[a] che l’impedimento in questione

è al di fuori del proprio

ragionevole controllo; [b] che non poteva essere ragio-

nevolmente previsto al momento della stipula del con-

tratto; e [c] che la Parte interessata non avrebbe potuto

ragionevolmente evitarne o superarne le conseguenze.

Fino a prova contraria si presume che gli eventi elencati

di seguito - che interessano una delle Parti - soddisfino

le condizioni a) e b) di cui al paragrafo 2 della presente

clausola: i) guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilit

à,

invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione mi-

litare; ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione,

golpe militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti

terroristici, sabotaggio o pirateria; iii) restrizioni valuta-

rie e commerciali, embargo, sanzioni; iv) provvedimenti

ufficiali, legittimi o illegittimi, rispetto di leggi o decreti

governativi, espropriazione, sequestro di beni, requisi-

zione, nazionalizzazione; v) pestilenza, pandemia, epi-

demia, calamit

à naturale o altri eventi naturali estremi; vi)

esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, guasti

prolungati a mezzi di trasporto, telecomunicazioni, siste-

mi informatici o impianti elettrici; vii) agitazioni di lavoro

generali quali boicottaggio, sciopero o serrata, sciopero

del rendimento, occupazione di fabbriche ed edifici. Si

chiarisce espressamente che tutti i danni alle presta-

zioni contrattuali connessi alla pandemia di coronavirus,

derivanti in particolare dai provvedimenti disposti dalle

autorit

à pubbliche o dalle difficoltà di consegna anche

per i fornitori, costituiscono forza maggiore ai sensi della

presente clausola. Ciò vale di conseguenza se le limita-

zioni delle prestazioni oggetto del contratto siano dovute

al fatto che l’approvvigionamento di gas naturale per la

propria produzione o per la produzione presso fornitori

a monte, all’interno della catena di produzione, sia stato

interrotto o, almeno, gravemente limitato.

Qualora una delle Parti invochi con esito positivo la

presente clausola, sar

à esonerata dall’ottemperare agli

obblighi contrattuali e da qualsiasi obbligo di risarcimento

o altro rimedio previsto dal diritto contrattuale per la vio-

10 Condizioni generali di vendita

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