Articolo 18 - Privacy
I dati personali di cui le Parti, o loro dipendenti o consulen-
ti, entreranno in possesso nell’esecuzione delle forniture
di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
2016/679 (di seguito "GDPR") ed esclusivamente per
finalit
à connesse alle forniture suddette. Ariston S.p.A. si
obbliga in particolare a gestire in qualità di Responsabile
esterno ex art. 28 del GDPR tutti i dati ricevuti dal Cliente
quale Titolare degli stessi, curandone tutti gli adempimenti
previsti dalla normativa sopra citata.
Articolo 19 - Codice Etico e D.Lgs. 231/2001
Ariston S.p.A., nella conduzione degli affari e delle attività
aziendali, fa riferimento ai valori e alle norme generali di
comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo
Ariston, e a quanto prescritto dal Modello di Organizzazio-
ne e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 (entrambi i documenti
sono consultabili presso il sito web del Gruppo Ariston).
Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali,
il Cliente dichiara di aver preso visione del Codice Etico
del Gruppo Ariston ed esprime la propria piena e incon-
dizionata adesione ai principi e alle disposizioni nello
stesso previsti, che, pertanto, si obbliga ad osservare
scrupolosamente. Il Cliente accetta che qualsiasi violazio-
ne del Codice Etico del Gruppo Ariston costituisce grave
inadempimento agli obblighi del rapporto contrattuale ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 20 - Reperimento materie prime e tempi di
consegna
A causa delle oggettive rilevanti difficolt
à di reperimento
delle materie prime emerse nell’ultimo periodo a causa di
eventi imprevedibili, quali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, l’aumento continuo e imprevedibile del costo
delle materie prime, del costo dell’energia e del gas, la
difficolt
à di approvvigionamento di diverse materie prime,
ritardi di consegne, variazioni della logistica e dei tempi di
trasporto imposte anche dalla guerra in Ucraina, Ariston
S.p.A. informa che i prodotti:
Wolf Link Home Accessori Connettivit
à
Wolf Link Pro
Accessori Connettivit
à
potrebbero essere soggetti a ritardi di consegna indi-
pendenti dalla volontà di Ariston S.p.A.; pertanto, se la
conferma d’ordine comprende uno dei prodotti indicati,
tale circostanza si ritiene integralmente accettata anche
dal Cliente, che dovrà essere informato dei possibili ritardi
di consegna.
Articolo 21 - Clausola di non esportazione verso la
Federazione Russa e/o in Bielorussia
Il Cliente si impegna, dichiara e garantisce che i Prodotti
forniti da Ariston S.p.A. non saranno venduti, forniti, tra-
sferiti o esportati, direttamente o indirettamente (anche
tramite rappresentanti, agenti, distributori o terze parti),
trasferiti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o
organismo nella Federazione russa e/o in Bielorussia e/o
riesportati per l'uso nella Federazione russa e/o in Bie-
lorussia, o trasferiti per l'uso finale previsto nel territorio
della Federazione russa e/o in Bielorussia.
Il Cliente si impegna a garantire che una disposizione
simile venga inserita in tutti i contratti stipulati con terzi
aventi come oggetto i Prodotti e si impegna a notificare
tempestivamente ad Ariston S.p.A. tutti questi contratti
nonché tutte le violazioni dei suddetti patti, dichiarazioni
e garanzie.
Il Cliente riconosce che Ariston S.p.A. ha l'obbligo di noti-
ficare alle autorit
à italiane qualsiasi violazione dei suddetti
patti, dichiarazioni e garanzie.
In caso di violazione di uno qualsiasi dei suddetti patti,
dichiarazioni e garanzie da parte del Cliente in qualsiasi
momento, Ariston S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto
di vendita e ogni altro contratto in vigore tra Ariston S.p.A.
e il Cliente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile
italiano, mediante comunicazione scritta; è fatto salvo il
diritto di ricevere immediatamente tutti i corrispettivi con-
trattuali, a prescindere da qualsiasi disposizione in materia
di pagamento ritardato prevista nel contratto, nonch
é in
tema di risarcimento danni e tutela giudiziaria dei diritti.
Il Cliente dovr
à risarcire e tenere indenne Ariston S.p.A.
da qualsiasi responsabilità, perdita, danno (compresi i
danni reputazionali) o costi (compresi eventuali costi
legali) sostenuti o subiti da Ariston S.p.A. a seguito di
tale violazione.
Articolo 22 - Forza Maggiore
Nessuna delle Parti sar
à tenuta a rispondere dell’impossi-
bilit
à di adempiere il contratto a causa di forza maggiore
o di altri eventi al di fuori del proprio controllo.
Con l’espressione “forza maggiore” si intende il verificarsi
di un evento o di una circostanza che impedisca a una
delle Parti di ottemperare a uno o pi
ù dei suoi obblighi
contrattuali, se e nella misura in cui tale parte dimostri:
[a] che l’impedimento in questione
è al di fuori del proprio
ragionevole controllo; [b] che non poteva essere ragio-
nevolmente previsto al momento della stipula del con-
tratto; e [c] che la Parte interessata non avrebbe potuto
ragionevolmente evitarne o superarne le conseguenze.
Fino a prova contraria si presume che gli eventi elencati
di seguito - che interessano una delle Parti - soddisfino
le condizioni a) e b) di cui al paragrafo 2 della presente
clausola: i) guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilit
à,
invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione mi-
litare; ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione,
golpe militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti
terroristici, sabotaggio o pirateria; iii) restrizioni valuta-
rie e commerciali, embargo, sanzioni; iv) provvedimenti
ufficiali, legittimi o illegittimi, rispetto di leggi o decreti
governativi, espropriazione, sequestro di beni, requisi-
zione, nazionalizzazione; v) pestilenza, pandemia, epi-
demia, calamit
à naturale o altri eventi naturali estremi; vi)
esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, guasti
prolungati a mezzi di trasporto, telecomunicazioni, siste-
mi informatici o impianti elettrici; vii) agitazioni di lavoro
generali quali boicottaggio, sciopero o serrata, sciopero
del rendimento, occupazione di fabbriche ed edifici. Si
chiarisce espressamente che tutti i danni alle presta-
zioni contrattuali connessi alla pandemia di coronavirus,
derivanti in particolare dai provvedimenti disposti dalle
autorit
à pubbliche o dalle difficoltà di consegna anche
per i fornitori, costituiscono forza maggiore ai sensi della
presente clausola. Ciò vale di conseguenza se le limita-
zioni delle prestazioni oggetto del contratto siano dovute
al fatto che l’approvvigionamento di gas naturale per la
propria produzione o per la produzione presso fornitori
a monte, all’interno della catena di produzione, sia stato
interrotto o, almeno, gravemente limitato.
Qualora una delle Parti invochi con esito positivo la
presente clausola, sar
à esonerata dall’ottemperare agli
obblighi contrattuali e da qualsiasi obbligo di risarcimento
o altro rimedio previsto dal diritto contrattuale per la vio-
10 Condizioni generali di vendita
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