Superbonus 110%

Il Superbonus 110%, introdotto nel DL n.34 del 19/05/2020

(Decreto Rilancio), riguarda la riqualificazione energetica

di edifici residenziali (eccetto abitazioni signorili, ville e

castelli) già dotati di impianto di riscaldamento per i quali

siano rispettati i seguenti requisiti di intervento:

• Venga effettuato uno degli interventi trainanti indicati

nel Decreto Rilancio: isolamento termico delle superfici

opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione

invernali esistenti con impianti dotati di generatore ad

elevata efficienza, interventi antisismici.

• L’innalzamento di due classi energetiche dell’edificio

dopo l’intervento di riqualificazione energetica (APE pre-

operam e post-operam) oppure il raggiungimento della

classe energetica massima.

Gli interventi trainanti devono rispettare i requisiti minimi

tecnici indicati nel DM 06/08/2020 (Decreto Requisiti

Minimi). I valori minimi di COP ed EER richiesti per le

pompe di calore (allegato F) dipendono dalla tipologia di

pompa di calore scelta.

Insieme agli interventi trainanti, possono rientrare nel

Superbonus anche i cosiddetti interventi trainati, che

contribuiscono all’innalzamento della classe energetica

dell’edificio: interventi rientranti nell’Ecobonus 65%,

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione

di impianti solari fotovoltaici e relativi accumuli.

Per validare la procedura di accesso al Superbonus,

è necessario che un tecnico abilitato produca

un’asseverazione tecnica che attesti la congruità tecnica

dell’intervento. Inoltre, è necessario il visto di conformità

da parte di un professionista accreditato per accertare che

tutta la documentazione sia stata redatta correttamente.

La detrazione fiscale 110% è ripartita in quote annuali

erogate nell’arco di 5 anni, e vale per le spese detraibili

sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

Ecobonus 65%

L’Ecobonus 65% riguarda la riqualificazione energetica di

edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già dotati di

impianto di riscaldamento.

Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per

accedere alla detrazione del 65% è che si tratti di sistemi

ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una

sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.

Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a

specifiche tabelle inserite nel DM 06/08/2020 (Decreto

Requisiti Minimi), entrato in vigore dal 06/10/2020. I valori

minimi di COP ed EER richiesti (allegato F) dipendono dalla

tipologia di pompa di calore scelta.

Non possono godere di Ecobonus le installazioni su edifici

che non siano già provvisti di impianto di riscaldamento,

né l’aggiunta di split a pompa di calore a integrazione di un

impianto di riscaldamento esistente.

La detrazione fiscale 65% è ripartita in quote annuali

erogate nell’arco di 10 anni.

Detrazione Fiscale 50%

La Detrazione fiscale 50% riguarda la ristrutturazione

edilizia: se l’intervento effettuato non rientra nelle

condizioni richieste per accedere al Conto Termico 2.0, al

Superbonus o all’Ecobonus, si può pensare di accedere

a questo tipo di agevolazione fiscale. Questa detrazione

è applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su

abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali. Anche

se nella lista degli interventi non compare la voce specifica

per le pompe di calore, esse rientrano nella categoria

“caloriferi e condizionatori”. Per accedere alla detrazione

50%, è necessario che l’opera sia finalizzata al risparmio

energetico. Come l’Ecobonus, anche la detrazione fiscale

50% è ripartita in quote annuali erogate nell’arco di 10

anni.

Le pompe di calore Aermec che rientrano nell’incentivo

Conto Termico 2.0 e nelle detrazioni fiscali Superbonus

110% ed Ecobonus 65% sono indicate nelle rispettive liste

inserite nel sito internet Aermec (www.aermec.com) nella

sezione “Servizi, Norme e Incentivi”.

Per ulteriori informazioni e richieste speciali relative alle

macchine Aermec, fare riferimento all’Agenzia Aermec di

zona.

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