Il Superbonus 110%, introdotto nel DL n.34 del 19/05/2020
(Decreto Rilancio), riguarda la riqualificazione energetica
di edifici residenziali (eccetto abitazioni signorili, ville e
castelli) già dotati di impianto di riscaldamento per i quali
siano rispettati i seguenti requisiti di intervento:
• Venga effettuato uno degli interventi trainanti indicati
nel Decreto Rilancio: isolamento termico delle superfici
opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernali esistenti con impianti dotati di generatore ad
elevata efficienza, interventi antisismici.
• L’innalzamento di due classi energetiche dell’edificio
dopo l’intervento di riqualificazione energetica (APE pre-
operam e post-operam) oppure il raggiungimento della
classe energetica massima.
Gli interventi trainanti devono rispettare i requisiti minimi
tecnici indicati nel DM 06/08/2020 (Decreto Requisiti
Minimi). I valori minimi di COP ed EER richiesti per le
pompe di calore (allegato F) dipendono dalla tipologia di
pompa di calore scelta.
Insieme agli interventi trainanti, possono rientrare nel
Superbonus anche i cosiddetti interventi trainati, che
contribuiscono all’innalzamento della classe energetica
dell’edificio: interventi rientranti nell’Ecobonus 65%,
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione
di impianti solari fotovoltaici e relativi accumuli.
Per validare la procedura di accesso al Superbonus,
è necessario che un tecnico abilitato produca
un’asseverazione tecnica che attesti la congruità tecnica
dell’intervento. Inoltre, è necessario il visto di conformità
da parte di un professionista accreditato per accertare che
tutta la documentazione sia stata redatta correttamente.
La detrazione fiscale 110% è ripartita in quote annuali
erogate nell’arco di 5 anni, e vale per le spese detraibili
sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.
L’Ecobonus 65% riguarda la riqualificazione energetica di
edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già dotati di
impianto di riscaldamento.
Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per
accedere alla detrazione del 65% è che si tratti di sistemi
ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una
sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.
Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a
specifiche tabelle inserite nel DM 06/08/2020 (Decreto
Requisiti Minimi), entrato in vigore dal 06/10/2020. I valori
minimi di COP ed EER richiesti (allegato F) dipendono dalla
tipologia di pompa di calore scelta.
Non possono godere di Ecobonus le installazioni su edifici
che non siano già provvisti di impianto di riscaldamento,
né l’aggiunta di split a pompa di calore a integrazione di un
impianto di riscaldamento esistente.
La detrazione fiscale 65% è ripartita in quote annuali
erogate nell’arco di 10 anni.
La Detrazione fiscale 50% riguarda la ristrutturazione
edilizia: se l’intervento effettuato non rientra nelle
condizioni richieste per accedere al Conto Termico 2.0, al
Superbonus o all’Ecobonus, si può pensare di accedere
a questo tipo di agevolazione fiscale. Questa detrazione
è applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su
abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali. Anche
se nella lista degli interventi non compare la voce specifica
per le pompe di calore, esse rientrano nella categoria
“caloriferi e condizionatori”. Per accedere alla detrazione
50%, è necessario che l’opera sia finalizzata al risparmio
energetico. Come l’Ecobonus, anche la detrazione fiscale
50% è ripartita in quote annuali erogate nell’arco di 10
anni.
Le pompe di calore Aermec che rientrano nell’incentivo
Conto Termico 2.0 e nelle detrazioni fiscali Superbonus
110% ed Ecobonus 65% sono indicate nelle rispettive liste
inserite nel sito internet Aermec (www.aermec.com) nella
sezione “Servizi, Norme e Incentivi”.
Per ulteriori informazioni e richieste speciali relative alle
macchine Aermec, fare riferimento all’Agenzia Aermec di
zona.
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