APPENDICE TECNICA

EFFICIENZA ENERGETICA DEI MOTORI

REGOLAMENTO (UE) 2019/1781 DELLA COMMISSIONE

Il Parlamento Europeo con la Direttiva 2009/125/CE ha istituito un quadro per l’elaborazione di specifiche in materia di progettazione

eco-compatibile applicabile ai prodotti che consumano energia, specificando nel tempo i livelli di rendimento che le macchine vendute

sul mercato europeo dovranno raggiungere.

Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

a) motori elettrici a induzione senza spazzole, commutatori, collettori rotanti o collegamenti

elettrici al rotore, previsti per funzionare a una tensione sinusoidale di 50 Hz, 60 Hz o 50/60

Hz, che:

i) hanno due, quattro, sei o otto poli;

ii) hanno una tensione nominale (UN) superiore a 50 V e fino a 1 000 V inclusi;

iii) hanno una potenza nominale (PN) compresa tra 0,12 kW e 1 000 kW inclusi;

iv) hanno caratteristiche basate su un funzionamento in continuo; e

v) sono previsti per funzionare ad avviamento diretto;

b) variatori di velocità con 3 fasi di ingresso che:

i) sono previsti per funzionare con un motore di cui alla lettera a), con un intervallo di potenza nominale del motore compreso

tra 0,12 kW e 1 000 kW;

ii) hanno una tensione nominale superiore a 100 V e fino a 1 000 V inclusi in corrente alternata (CA);

iii) hanno una sola tensione di uscita CA.

Il presente regolamento non si applica ai motori:

a) motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali

non è possibile collaudare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto, anche disponendo di uno scudo e di un

cuscinetto anteriore provvisori; il motore deve condividere componenti comuni (a parte i connettori come i bulloni) con l’unità

azionata (per esempio, un asse o un alloggiamento) e non è progettato in modo da poter essere interamente separato dall’unità

azionata e funzionare in maniera indipendente. Il processo di separazione rende il motore inoperante;

b) motori dotati di variatore di velocità integrato (variatori compatti) per i quali non è possibile collaudare le prestazioni energetiche

autonomamente dal variatore di velocità;

c) motori con freno integrato che costituisce parte integrante dell’interno del motore e non può essere rimosso né alimentato da una

fonte di energia separata durante il collaudo dell’efficienza del motore;

d) motori specificamente progettati e designati per funzionare esclusivamente:

i) a più di 4 000 metri di altitudine sul livello del mare;

ii) a temperature dell’aria ambiente superiori a 60 °C;

iii) a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;

iv) a temperature dell’aria ambiente inferiori a -30 °C; oppure

v) a temperature del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiori a 0 °C o superiori a 32 °C;

e) motori specificamente progettati e designati per funzionare interamente immersi in un liquido;

f) motori con caratteristiche specifiche per garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all’articolo 3 della direttiva

2009/71/Euratom (8) del Consiglio;

g) motori protetti dalle esplosioni specificamente progettati e certificati per i lavori nelle miniere, quali definiti all’allegato I, punto 1,

della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

h) motori in apparecchiature senza fili o a batteria;

i) motori in apparecchiature portatili il cui peso

è sostenuto a mano durante il funzionamento;

j) motori in apparecchiature mobili condotte a mano trasportate durante il funzionamento;

k) motori dotati di commutatori meccanici;

l) motori completamente chiusi non ventilati (TENV, Totally Enclosed Non-Ventilated);

m) motori immessi sul mercato prima del 1o luglio 2029 come sostituti di motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato

prima del 1o luglio 2022 e commercializzati specificamente come tali;

n) motori a velocità multiple, vale a dire motori con avvolgimenti multipli o un avvolgimento commutabile, che presentano un diverso

numero di poli e velocità;

o) motori progettati specificamente per i veicoli a trazione elettrica.

Il presente regolamento non si applica ai variatori di velocità:

a) variatori di velocità integrati in un prodotto e la cui prestazione energetica non può essere collaudata indipendentemente

dal prodotto, vale a dire che un tentativo in tal senso rende il variatore di velocità o il prodotto inoperante;

b) variatori di velocità con caratteristiche specifiche per garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all’articolo 3 della

direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio;

c) variatori rigenerativi;

d) variatori ad alimentazione sinusoidale.

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