Panoramica dell’assortimento
XVIII
Condizioni generali di fornitura di Viega Italia s.r.l.
• siano sottoposti ad interventi di manutenzione e controllo se-
condo le pertinenti norme tecniche o le buone prassi o le linee
guida o comunque secondo normale diligenza.
La presente garanzia
è valida su tutto il territorio italiano, ma non
copre i difetti di progettazione e/o installazione dell’impianto e
comunque qualsiasi uso improprio del prodotto incluse carenze
di manutenzione. La Garanzia Estesa è esclusa per la raccorde-
ria in ottone e per i componenti elettrici o elettronici sia che siano
prodotti che parti di prodotto.
Solo per quanto riguarda gli utensili e le attrezzature (prodotti
elencati nel Gruppo P1) la garanzia è di 24 mesi dalla data di
fabbricazione e comunque di 12 mesi dalla data di acquisto da
parte dell’installatore presso il rivenditore. Per la decorrenza dei
12 mesi di garanzia, è necessario che la fattura di acquisto
dell’utensile riporti il numero di serie dello stesso.
8. Compensazione:
La compensazione dei nostri crediti, da parte del committente,
può avvenire solamente con crediti in contropartita incontrastati,
oppure di provata validità giuridica.
9. Ulteriori responsabilità (limitazione ed esclusione):
Fatti salvi i suddetti diritti di garanzia e di mora, siamo sollevati da
qualsiasi responsabilità, salvo il caso di danni causati da colpe
gravi riconducibili alla nostra volontà o di gravi lesioni degli obbli-
ghi principali da parte dei nostri ausiliari. Ciò vale in particolare
per eventuali diritti di risarcimento dovuti a responsabilità ante-
riore o contemporanea alla stipula del contratto, a violazione po-
sitiva del contratto o a fatti illeciti. Quanto sopra non riguarda
eventuali diritti relativi alla responsabilità del prodotto.
10. Diritto di riservato dominio:
a) Ci riserviamo il diritto di proprietà, per quanto riguarda l’ogget-
to della fornitura (merce riservata), fino alla completa estinzione
di tutti i nostri crediti nei confronti del committente, compresi i
crediti futuri, derivanti anche da contratti stipulati contemporane-
amente o successivamente. In caso di pignoramento, o altri in-
terventi da parte di terzi, il committente ha l’obbligo di informarci
tempestivamente.
b) Il committente ha il diritto di elaborare e rivendere l’oggetto
della fornitura, secondo il regolare andamento degli affari. Que-
sto potere d’azione viene a mancare in caso di mora nel paga-
mento da parte del committente, nonché in caso di cessazione d
el pagamento da parte del medesimo oppure nel caso in cui
venga chiesta l’apertura della procedura di concordato o di falli-
mento nei confronti del suo patrimonio. Egli ha l’obbligo di riven-
dere la merce riservata solamente con il patto di riservato domi-
nio, e di provvedere al trasferimento a nostro favore dei crediti
derivanti dalla rivendita, secondo quanto stabilito ai punti e) e f).
Comerivendita si intende anche l’utilizzo della merce riservata
per l’adempimento di contratti d’opera. Egli non è autorizzato a
disporre in altro modo della merce riservata, ed in particolare alla
dazione in pegno o alla cessione fiduciaria. Inoltre gli
è fatto di-
vieto di cedere a terzi i crediti derivanti dalla vendita della nostra
merce.
c) Mediante la lavorazione e la trasformazione della merce riser-
vata, il committente non acquisisce alcun diritto di proprietà sul
nuovo oggetto. La trasformazione o la modifica viene eseguita
per nostro conto, senza alcun impegno da parte nostra. La mer-
ce lavorata e trasformata viene considerata merce riservata.
d) In caso di trasformazione, unione e combinazione della merce
riservata con altra merce, ci spetta la comproprietà della nuova
merce così ottenuta, nella misura pari al rapporto fra il valore di
fattura della merce riservata e il valore di fattura delle altre merci
utilizzate. In caso di estinzione della nostra proprietà in seguito a
unione, combinazione o trasformazione, il committente si impe-
gna fin d’ora a cederci i diritti di proprietà e di aspettativa a lui
spettanti, relativi al nuovo oggetto o alla nuova merce, nella mi-
sura pari al valore di fattura della merce riservata oppure, in caso
di trasformazione, pari al rapporto fra il valore di fattura della
merce riservata e il valore di fattura delle altre merci utilizzate,
con l’impegno di deposito gratuito per nostro conto. I nostri dirit-
ti di comproprietà valgono come merce con riserva del diritto di
proprietà.
e) I crediti del committente, derivanti dalla rivendita della merce
riservata, vengono a noi trasferiti già da questo momento. Essi
servono come garanzia, in ugual misura alla merce riservata.
f) Qualora la merce riservata venga rivenduta dal committente
insieme ad altra merce, a noi spetterà il credito derivante dalla
rivendita, nella misura pari al rapporto fra il valore di fattura della
merce riservata e il valore di fattura dell’altra merce. In caso di
rivendita di merce, per la quale sussista il diritto di comproprietà
secondo quanto stabilito al punto d), ci spetterà una parte del
credito corrispondente alla nostra quota di comproprietà. Se il
committente vende questo credito, mediante un’operazione di
factoring che richieda la nostra autorizzazione, egli trasferisce
direttamente a noi il credito derivante nei confronti del factor.
g) Su nostra esplicita richiesta, il committente ha l’obbligo di for-
nirci una precisa elencazione dei propri crediti, completa di nome
e indirizzo dei compratori, di notificare la cessione ai propri com-
pratori e di fornirci tutte le informazioni necessarie per la rivendi-
cazione dei crediti ceduti. Il committente ci autorizza ad informa-
re immediatamente i compratori, riguardo alla cessione, e a
riscuotere personalmente i crediti, non appena cadrà in mora
con un pagamento, oppure in caso di peggioramento della solvi-
bilità. Siamo inoltre autorizzati a richiedere una verifica dell’am-
montare dei crediti ceduti, sulla base della contabilità del com-
mittente, a mezzo dei nostri mandatari. Il committente dovrà
fornirci un’elencazione delle merci riservate ancora disponibili.
h) In presenza di un conto corrente, valgono il diritto di riservato
dominio e tutti i diritti come garanzia per tutti i nostri rimanenti
crediti, oltre agli interessi e alle spese corrispondenti.
i) Se il valore delle garanzie in corso supera i nostri crediti per un
valore complessivo maggiore del 20 %, su richiesta del commit-
tente abbiamo l’obbligo di restituire le garanzie eccedenti, se-
condo nostra scelta.
j) I pagamenti effettuati tramite cessione di cambiali da noi emes-
se vengono considerati assolti solamente dopo aver escluso
ogni azione di regresso cambiario nei nostri confronti. Senza pre-
giudizio delle nostre vigenti garanzie, le ulteriori garanzie accor-
dateci rimarranno in vigore fino a questo momento.
k) Tutte le spese derivanti dalla ripresa di possesso dell’oggetto
della consegna - in tal caso non sussiste alcuna dichiarazione di
recesso - sono a carico del committente. Nel caso di una tale
eventualità, siamo autorizzati a sfruttare liberamente la merce
resa.
11. Cataloghi, opuscoli, offerte, disegni, materiali:
Tutte le illustrazioni contenute nei nostri cataloghi, opuscoli, an-
nunci ecc., sono non vincolanti. Le indicazioni relative al peso e
alle dimensioni, indicate nelle offerte e nei disegni, hanno un va-
lore puramente approssimativo. I nostri articoli vengono prodotti
con diversi materiali, come ad esempio ottone, bronzo, rame,
materiale sintetico, gomma ed altri materiali. Ci riserviamo di uti-
lizzare materiali di uguale o migliore qualità e di apportare modi-
fiche costruttive necessarie per il progresso tecnico.
12. Limitazioni di esportazione:
I nostri articoli con relative descrizioni di prodotto non possono
essere ridestinati negli USA ed in Canada senza previa nostra
autorizzazione scritta.
13. Luogo d’adempimento, foro competente, diritto applicabile:
Il luogo d’adempimento e il foro competente sono in via esclusi-
va Bologna. Per quanto riguarda tutte le consegne, prestazioni
ed obbligazioni, è in vigore il diritto italiano. E’ esclusa l’applica-
zione delle leggi relative all’acquisto internazionale di beni mobi-
li e alla stipulazione di contratti internazionali d’acquisto di beni
mobili.
14. Clausola:
L’eventuale annullamento di una o più delle suddette condizioni
non pregiudica l’efficacia delle rimanenti condizioni.
15. Protezione dei dati:
In conformità al D.lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati pren-
diamo atto che il committente, informato ai sensi dell’art. 13,
consente ai sensi dell’art. 23 che i dati personali vengano da noi
memorizzati ed elaborati.
06/2021 - Viega Italia