Panoramica dell’assortimento

XVIII

Condizioni generali di fornitura di Viega Italia s.r.l.

• siano sottoposti ad interventi di manutenzione e controllo se-

condo le pertinenti norme tecniche o le buone prassi o le linee

guida o comunque secondo normale diligenza.

La presente garanzia

è valida su tutto il territorio italiano, ma non

copre i difetti di progettazione e/o installazione dell’impianto e

comunque qualsiasi uso improprio del prodotto incluse carenze

di manutenzione. La Garanzia Estesa è esclusa per la raccorde-

ria in ottone e per i componenti elettrici o elettronici sia che siano

prodotti che parti di prodotto.

Solo per quanto riguarda gli utensili e le attrezzature (prodotti

elencati nel Gruppo P1) la garanzia è di 24 mesi dalla data di

fabbricazione e comunque di 12 mesi dalla data di acquisto da

parte dell’installatore presso il rivenditore. Per la decorrenza dei

12 mesi di garanzia, è necessario che la fattura di acquisto

dell’utensile riporti il numero di serie dello stesso.

8. Compensazione:

La compensazione dei nostri crediti, da parte del committente,

può avvenire solamente con crediti in contropartita incontrastati,

oppure di provata validità giuridica.

9. Ulteriori responsabilità (limitazione ed esclusione):

Fatti salvi i suddetti diritti di garanzia e di mora, siamo sollevati da

qualsiasi responsabilità, salvo il caso di danni causati da colpe

gravi riconducibili alla nostra volontà o di gravi lesioni degli obbli-

ghi principali da parte dei nostri ausiliari. Ciò vale in particolare

per eventuali diritti di risarcimento dovuti a responsabilità ante-

riore o contemporanea alla stipula del contratto, a violazione po-

sitiva del contratto o a fatti illeciti. Quanto sopra non riguarda

eventuali diritti relativi alla responsabilità del prodotto.

10. Diritto di riservato dominio:

a) Ci riserviamo il diritto di proprietà, per quanto riguarda l’ogget-

to della fornitura (merce riservata), fino alla completa estinzione

di tutti i nostri crediti nei confronti del committente, compresi i

crediti futuri, derivanti anche da contratti stipulati contemporane-

amente o successivamente. In caso di pignoramento, o altri in-

terventi da parte di terzi, il committente ha l’obbligo di informarci

tempestivamente.

b) Il committente ha il diritto di elaborare e rivendere l’oggetto

della fornitura, secondo il regolare andamento degli affari. Que-

sto potere d’azione viene a mancare in caso di mora nel paga-

mento da parte del committente, nonché in caso di cessazione d

el pagamento da parte del medesimo oppure nel caso in cui

venga chiesta l’apertura della procedura di concordato o di falli-

mento nei confronti del suo patrimonio. Egli ha l’obbligo di riven-

dere la merce riservata solamente con il patto di riservato domi-

nio, e di provvedere al trasferimento a nostro favore dei crediti

derivanti dalla rivendita, secondo quanto stabilito ai punti e) e f).

Comerivendita si intende anche l’utilizzo della merce riservata

per l’adempimento di contratti d’opera. Egli non è autorizzato a

disporre in altro modo della merce riservata, ed in particolare alla

dazione in pegno o alla cessione fiduciaria. Inoltre gli

è fatto di-

vieto di cedere a terzi i crediti derivanti dalla vendita della nostra

merce.

c) Mediante la lavorazione e la trasformazione della merce riser-

vata, il committente non acquisisce alcun diritto di proprietà sul

nuovo oggetto. La trasformazione o la modifica viene eseguita

per nostro conto, senza alcun impegno da parte nostra. La mer-

ce lavorata e trasformata viene considerata merce riservata.

d) In caso di trasformazione, unione e combinazione della merce

riservata con altra merce, ci spetta la comproprietà della nuova

merce così ottenuta, nella misura pari al rapporto fra il valore di

fattura della merce riservata e il valore di fattura delle altre merci

utilizzate. In caso di estinzione della nostra proprietà in seguito a

unione, combinazione o trasformazione, il committente si impe-

gna fin d’ora a cederci i diritti di proprietà e di aspettativa a lui

spettanti, relativi al nuovo oggetto o alla nuova merce, nella mi-

sura pari al valore di fattura della merce riservata oppure, in caso

di trasformazione, pari al rapporto fra il valore di fattura della

merce riservata e il valore di fattura delle altre merci utilizzate,

con l’impegno di deposito gratuito per nostro conto. I nostri dirit-

ti di comproprietà valgono come merce con riserva del diritto di

proprietà.

e) I crediti del committente, derivanti dalla rivendita della merce

riservata, vengono a noi trasferiti già da questo momento. Essi

servono come garanzia, in ugual misura alla merce riservata.

f) Qualora la merce riservata venga rivenduta dal committente

insieme ad altra merce, a noi spetterà il credito derivante dalla

rivendita, nella misura pari al rapporto fra il valore di fattura della

merce riservata e il valore di fattura dell’altra merce. In caso di

rivendita di merce, per la quale sussista il diritto di comproprietà

secondo quanto stabilito al punto d), ci spetterà una parte del

credito corrispondente alla nostra quota di comproprietà. Se il

committente vende questo credito, mediante un’operazione di

factoring che richieda la nostra autorizzazione, egli trasferisce

direttamente a noi il credito derivante nei confronti del factor.

g) Su nostra esplicita richiesta, il committente ha l’obbligo di for-

nirci una precisa elencazione dei propri crediti, completa di nome

e indirizzo dei compratori, di notificare la cessione ai propri com-

pratori e di fornirci tutte le informazioni necessarie per la rivendi-

cazione dei crediti ceduti. Il committente ci autorizza ad informa-

re immediatamente i compratori, riguardo alla cessione, e a

riscuotere personalmente i crediti, non appena cadrà in mora

con un pagamento, oppure in caso di peggioramento della solvi-

bilità. Siamo inoltre autorizzati a richiedere una verifica dell’am-

montare dei crediti ceduti, sulla base della contabilità del com-

mittente, a mezzo dei nostri mandatari. Il committente dovrà

fornirci un’elencazione delle merci riservate ancora disponibili.

h) In presenza di un conto corrente, valgono il diritto di riservato

dominio e tutti i diritti come garanzia per tutti i nostri rimanenti

crediti, oltre agli interessi e alle spese corrispondenti.

i) Se il valore delle garanzie in corso supera i nostri crediti per un

valore complessivo maggiore del 20 %, su richiesta del commit-

tente abbiamo l’obbligo di restituire le garanzie eccedenti, se-

condo nostra scelta.

j) I pagamenti effettuati tramite cessione di cambiali da noi emes-

se vengono considerati assolti solamente dopo aver escluso

ogni azione di regresso cambiario nei nostri confronti. Senza pre-

giudizio delle nostre vigenti garanzie, le ulteriori garanzie accor-

dateci rimarranno in vigore fino a questo momento.

k) Tutte le spese derivanti dalla ripresa di possesso dell’oggetto

della consegna - in tal caso non sussiste alcuna dichiarazione di

recesso - sono a carico del committente. Nel caso di una tale

eventualità, siamo autorizzati a sfruttare liberamente la merce

resa.

11. Cataloghi, opuscoli, offerte, disegni, materiali:

Tutte le illustrazioni contenute nei nostri cataloghi, opuscoli, an-

nunci ecc., sono non vincolanti. Le indicazioni relative al peso e

alle dimensioni, indicate nelle offerte e nei disegni, hanno un va-

lore puramente approssimativo. I nostri articoli vengono prodotti

con diversi materiali, come ad esempio ottone, bronzo, rame,

materiale sintetico, gomma ed altri materiali. Ci riserviamo di uti-

lizzare materiali di uguale o migliore qualità e di apportare modi-

fiche costruttive necessarie per il progresso tecnico.

12. Limitazioni di esportazione:

I nostri articoli con relative descrizioni di prodotto non possono

essere ridestinati negli USA ed in Canada senza previa nostra

autorizzazione scritta.

13. Luogo d’adempimento, foro competente, diritto applicabile:

Il luogo d’adempimento e il foro competente sono in via esclusi-

va Bologna. Per quanto riguarda tutte le consegne, prestazioni

ed obbligazioni, è in vigore il diritto italiano. E’ esclusa l’applica-

zione delle leggi relative all’acquisto internazionale di beni mobi-

li e alla stipulazione di contratti internazionali d’acquisto di beni

mobili.

14. Clausola:

L’eventuale annullamento di una o più delle suddette condizioni

non pregiudica l’efficacia delle rimanenti condizioni.

15. Protezione dei dati:

In conformità al D.lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati pren-

diamo atto che il committente, informato ai sensi dell’art. 13,

consente ai sensi dell’art. 23 che i dati personali vengano da noi

memorizzati ed elaborati.

06/2021 - Viega Italia