Art. 5. FORZA MAGGIORE

5.1 Il VENDITORE non

è responsabile per qualsiasi inadempimento incluso, a titolo meramente esempli

ficativo, il ritardo nella consegna o la mancata

consegna, il cui inadempimento è causato da eventi al di fuori del ragionevole controllo di detta parte “Evento di Forza Maggiore”, inclusi, a titolo

meramente esempli

ficativo, il ritardo o la mancata consegna da parte dei fornitori della materia prima e/o dei componenti per più del 10%, sospensioni di

o difficoltà nei trasporti, scioperi, lockdown, pandemie, epidemie, controversie di lavoro di qualsiasi tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali,

rivolte, guerra (dichiarata e non), sommosse, ritardo dei vettori, sequestri governativi, embarghi.

5.2 Nel caso in cui si verifichi uno dei fatti di cui sopra, la Parte colpita da tale fatto di forza maggiore dovrà notificare all’altra parte l’impossibilità di

eseguire i propri obblighi in quel momento. Pertanto, le Parti negozieranno una nuova consegna e/o un nuovo prezzo tenendo conto dell’aumento delle

materie prime, dell’energia e/o dei componenti o delle di

fficoltà derivanti dalla logistica nella consegna dei prodotti. Nel frattempo, le Parti sono autorizzate

a sospendere qualsiasi adempimento dei loro obblighi per una durata di due mesi. Una volta scaduto tale periodo di tempo, ogni Parte può risolvere il

contratto.

Art. 6. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

6.1 Ogni controversia derivante dal presente contratto con Acquirenti aventi la loro sede al di fuori dell’Unione Europea sarà decisa da un arbitro unico

secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano. La sede dell’arbitrato sarà Milano. La lingua dell’arbitrato sar

l’inglese.

6.2 Per ogni controversia derivante dal presente contratto con Acquirenti aventi la loro sede nell’Unione Europea avrà la giurisdizione esclusiva il Tribunale

di Novara.

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