GUIDA AL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Quadro normativo di riferimento

Decreto Legislativo n°152/06: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” stabilisce nella Parte Terza le “Norme

in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. Nello

specifico l’Allegato 5 alla Parte Terza individua i “Limiti di emissione degli scarichi idrici” in funzione della destinazione finale (rete fognaria, corpo

idrico superficiale...) e della tipologia di utenza. Lo stesso decreto nell’articolo 101 comma 2 stabilisce che “le regioni, nell’esercizio della loro

autonomia... definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’allegato 5 alla parte terza... Le regioni non possono stabilire valori-

limite meno restrittivi di quelli fissati nell’allegato 5 alla parte terza...

Delibera del 04 Febbraio 1977: emanata dal Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque, stabilisce criteri, metodologie e norme tecniche

per la tutela delle acque dall’inquinamento. L’allegato 5 suggerisce le norme tecniche generali per lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel

sottosuolo, con particolare riguardo alla natura e consistenza degli impianti di smaltimento di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani.

Delibera n° 1053/03 Regione Emilia Romagna: è la direttiva esecutiva sulla tutela delle acque dall’inquinamento della Regione Emilia

Romagna. Ad essa si ispirano le linee guida per il trattamento delle acque reflue delle province, nelle quali si indicano dimensionamenti

maggiori dei trattamenti essendo presenti nella regione diverse aree sensibili.

Norma UNI EN 12566-1-3:2005: è la norma europea che specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e la valutazione di conformità

per fosse settiche prefabbricate e attrezzature accessorie per il trattamento parziale di acque reflue domestiche, per impianti di trattamento

delle acque reflue domestiche preassemblati per una popolazione fino a 50 abitanti.

Norma UNI EN 1825-1:2004: è la norma europea che specifica le definizioni, le dimensioni nominali, principi di prestazione, marcatura, prove

e controllo di qualità per i separatori di grassi per la separazione di grassi e oli di origine animale e vegetale, per mezzo della gravità e senza

fonti energetiche esterne.

Linee guida ARPA di varie regioni: sono le linee guida delle diverse agenzie regionali per la prevenzione ambientale riguardanti il trattamento

delle acque reflue domestiche. Possono indicare valori-limite per le emissioni minori di quelli riportati nel D.lgs. 152/06.

Direttiva CEE n° 91/271 del 21/05/1991: riguarda la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.

Valori limite di emissione degli scarichi idrici

I dati sotto riportati sono un estratto delle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.L. 152/2006.

Fare riferimento alle autorità competenti per eventuali valori limite più restrittivi.

PARAMETRO

Ph

Temperatura

Colore

Odore

Materiali grossolani

Solidi sospesi totali

(2)

BOD5

(2)

COD

(2)

Cloro attivo libero

Fosforo totale

(2)

Azoto ammoniacale

(2)

Azoto nitroso

(2)

Azoto nitrico

(2)

Azoto totale

Grassi e oli animali/vegetali

Idrocarburi totali

Tensioattivi totali

Escherichia coli

(4)

UNITÀ

DI MISURA

°C

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

UFC/

TABELLA 3

Scarico in pubblica fognatura (*)

5,5-9,5

(1)

TABELLA 3

Scarico in acque superficiali

5,5-9,5

(1)

TABELLA 4

Scarico sul suolo

6-8

-

-

-

assenti

nonpercettibilecondiluizioni1:40 nonpercettibilecondiluizioni1:20

non deve essere causa di molestie non deve essere causa di molestie

assenti

assenti

≤200

≤80

≤25

≤250

≤40

≤20

≤500

≤160

≤100

≤0,3

≤0,2

≤0,2

≤10

≤10

≤2

≤30

≤15

≤5

≤0,6

≤0,6

-

≤30

≤20

-

-

-

≤15

≤40

≤20

-

≤10

≤5

-

≤4

≤2

≤0,5

-

-

-

Note:

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del presente

decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi

conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa alle sostanze pericolose.

(1) Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve

superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare

i 30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i

canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata

all’assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare

i 35°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve

inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono il limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto

riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente

di 1 e 10 mg/L.

(4) In sede di autorizzazione allo scarico dell’impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più

opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai

5000 UFC/100 ml.

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R

E

C

U

P

E

R

O

A

C

Q

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A

P

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