in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. Nello
specifico l’Allegato 5 alla Parte Terza individua i “Limiti di emissione degli scarichi idrici” in funzione della destinazione finale (rete fognaria, corpo
idrico superficiale...) e della tipologia di utenza. Lo stesso decreto nell’articolo 101 comma 2 stabilisce che “le regioni, nell’esercizio della loro
autonomia... definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’allegato 5 alla parte terza... Le regioni non possono stabilire valori-
limite meno restrittivi di quelli fissati nell’allegato 5 alla parte terza...
per la tutela delle acque dall’inquinamento. L’allegato 5 suggerisce le norme tecniche generali per lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel
sottosuolo, con particolare riguardo alla natura e consistenza degli impianti di smaltimento di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani.
Romagna. Ad essa si ispirano le linee guida per il trattamento delle acque reflue delle province, nelle quali si indicano dimensionamenti
maggiori dei trattamenti essendo presenti nella regione diverse aree sensibili.
per fosse settiche prefabbricate e attrezzature accessorie per il trattamento parziale di acque reflue domestiche, per impianti di trattamento
delle acque reflue domestiche preassemblati per una popolazione fino a 50 abitanti.
e controllo di qualità per i separatori di grassi per la separazione di grassi e oli di origine animale e vegetale, per mezzo della gravità e senza
fonti energetiche esterne.
delle acque reflue domestiche. Possono indicare valori-limite per le emissioni minori di quelli riportati nel D.lgs. 152/06.
I dati sotto riportati sono un estratto delle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.L. 152/2006.
Fare riferimento alle autorità competenti per eventuali valori limite più restrittivi.
PARAMETRO
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
UNITÀ
DI MISURA
TABELLA 3
Scarico in pubblica fognatura (*)
(1)
TABELLA 3
Scarico in acque superficiali
(1)
TABELLA 4
Scarico sul suolo
Note:
(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del presente
decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi
conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa alle sostanze pericolose.
(1) Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve
superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare
i 30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i
canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata
all’assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare
i 35°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve
inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono il limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto
riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente
di 1 e 10 mg/L.
(4) In sede di autorizzazione allo scarico dell’impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più
opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai
5000 UFC/100 ml.
R
E
C
U
P
E
R
O
A
C
Q
U
A
P
I
O
V
A
N
A
T
R
A
T
T
A
M
E
N
T
O
A
C
Q
U
E
M
E
T
E
O
R
I
C
H
E
E
R
E
F
L
U
E