determinate dal Cliente medesimo.
(e) Qualora a seguito di diagnosi/verifica da parte di Grundfos emerga che
il prodotto riparato o sostituito sia privo di difetti, saranno ad esclusivo
carico del Cliente tutte le spese e i costi relativi a tale intervento, inclusi
tutti i costi di trasporto e trasferta. Grundfos provvederà ad addebitare
al Cliente tali costi e spese calcolati in base ai propri listini in vigore.
10.8 Fatto salvo il caso in cui sia richiesto da Grundfos, il prodotto che si assume
difettoso non deve essere disassemblato né manomesso prima dell’inter-
vento di riparazione. La violazione da parte del cliente, comporta la irrime-
diabile decadenza dalla garanzia commerciale.
10.9 Grundfos si riserva il diritto di rifiutarsi di porre rimedio alla difettosità di un
prodotto e/o parte di esso, qualora ciò comporti o possa comportare danni
all’ambiente e/o a cose e persone.
10.10 Gli unici rimedi garantiti al Cliente in caso di difettosità dei prodotti o servi-
zi, sono la riparazione o la sostituzione, a scelta insindacabile di Grundfos.
10.11 Fatti salvi gli obblighi derivanti per la responsabilit
à del prodotto, di cui
all’art. 11, Grundfos potrà essere considerata responsabile nei confronti del
Cliente esclusivamente per il grave inadempimento ad obblighi contrattuali
rilevanti, per colpa nonché per vizi e difetti di prodotti o servizi.
11 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DEL PRODOTTO
11.1 Grundfos si assume la responsabilità in caso di lesioni personali (inclu-
si morte o lesioni) e danni a cose e persone, che dovessero essere causati
dai prodotti difettosi, nei limiti di quanto stabilito dalla Legge vigente in
materia di responsabilità civile verso terzi e dei prodotti. La responsabili-
tà di Grundfos per danni a cose e persone (esclusi i soggetti identificabili
quali consumatori) causati da un prodotto difettoso è soggetta alle limita-
zioni di cui all’art. 12, in ogni caso l’eventuale importo risarcibile da parte
di Grundfos per qualsivoglia danno a cose e persone non potrà superare il
tetto massimo di 3 milioni di EUR (per sinistro e quale importo totale annuo)
unitamente all’importo stabilito nella clausola 12.2. Per quanto non previ-
sto nel presente articolo 11.1, la responsabilità del prodotto rimane a carico
esclusivo del Cliente.
11.2 Qualora una Parte venga riconosciuta diretta responsabile per i danni di cui
all’art. 11.1 che precede subiti dall’altra parte, l’altra parte dovrà risarcire la
parte danneggiata anche superando le limitazioni stabilite all’articolo 11.1
che precede.
12 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
12.1 Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di Legge, Grundfos
resta esclusa da qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattua-
le per danni indiretti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni
da perdita di produzione, perdita di fatturato, perdita di profitto, perdita di
opportunità commerciali, perdita di dati, perdita di risparmi, perdita di av-
viamento, perdita relativa all’accesso non autorizzato a dati o sistemi, lucro
cessante e perdita a seguito di un’interruzione dell’attività, e qualsivoglia
ulteriore danno di natura indiretta o consequenziale derivante da, in rela-
zione o in connessione con l’accordo o una violazione del presente accordo.
Grundfos inoltre non sarà in nessun caso responsabile per eventuali stime
anticipate dei danni, penali e simili responsabilità contrattuali imposte nei
confronti del cliente da terzi.
12.2 Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di Legge, la respon-
sabilità complessiva di Grundfos nei confronti del cliente per i danni e le
perdite subite per violazione degli obblighi derivanti o connessi con il con-
tratto, da atto illecito (inclusi i casi di negligenza), da violazione di obblighi
di legge o altro, non potrà mai superare il 30 % dell’importo totale pagato o
pagabile dal cliente ai sensi del Contratto (escl. l’IVA e le tasse) su cui si basa
la pretesa.
12.3 La limitazione di responsabilità stabilita ali art. 12.1 and 12.2 che precedo-
no non troveranno applicazione qualora l’azione od omissione di una Parte
causa all’altra lesioni personali, o qualora una Parte provochi all’altra un
danno intenzionalmente o agendo con grave negligenza.
12.4 Le parti concordano che il prezzo dei prodotti e dei servizi riflette l’equilibrio
dei reciproci diritti e obblighi derivanti dal contratto, incluse espressamente
le limitazioni di cui al presente art. 12.
12.5 Qualora il cliente avanzi una richiesta di risarcimento del danno sulla base di
più di un contratto o più accordi in combinazione tra loro, con la consegna di
prodotti o altri servizi da parte di una società Grundfos, allora la responsabi-
lità totale di Grundfos (se presente) saranno assegnati alle diverse forniture
in base al contributo di ciascuna di tali forniture alle perdite dichiarate. Ogni
parte assegnata della responsabilità totale sarà determinata in conformità
con la base giuridica applicabile tra le parti per la suddetta parte delle perdi-
te totali, compresa qualsiasi limitazione concordata di responsabilità.
13 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
13.1 Il cliente utilizzerà i prodotti impegnandosi a non violare alcuno dei diritti di
proprietà intellettuale di terzi.
13.2 Nessuna previsione del presente contratto o connessa con esso implica il
trasferimento o l’assegnazione di qualsivoglia diritto di proprietà intellet-
tuale derivante da o in connessione con i prodotti e servizi e tutti i manuali
o documenti forniti da Grundfos al cliente.
14 MANLEVA
14.1 Il Cliente terrà Grundfos manlevata e indenne da qualsivoglia richiesta,
pretesa, danno, spesa, costo inclusi quelli legali e di arbitrato, risarcimento,
azione e contenzioso intrapreso e avanzato da terzi nei confronti di Grun-
dfos, a qualsivoglia titolo, in relazione al Contratto, all’utilizzo o all’acquisto
da parte di aziende e del cliente di prodotti e servizi, fatta esclusiva eccezio-
ne per i casi in cui Grundfos abbia causato tali perdite agendo con dolo o
colpa grave.
15 DISEGNI E DESCRIZIONI
15.1 Tutte le informazioni relative a peso, dimensioni, portata, prezzi, dati tecnici
e qualsivoglia altro dato reperibile su cataloghi, opuscoli, lettere circolari,
pubblicità, immagini e listini prezzi sono meramente indicativi.
15.2 I disegni, le specifiche tecniche e ogni altro documento fornito da Grundfos
rimangono di proprietà di Grundfos e non potranno essere copiati, ripro-
dotti, trasmessi o in qualsiasi altro modo comunicati a terzi senza previa
autorizzazione scritta di Grundfos. Il cliente entrerà in possesso dei disegni
e delle specifiche tecniche necessarie esclusivamente per la corretta instal-
lazione, avviamento, messa in funzionamento e manutenzione dei prodotti.
Su richiesta di Grundfos, il cliente sarà tenuto a trattare tali documenti, in-
clusi i relativi dati, in modo confidenziale.
16 MODIFICHE
16.1 Grundfos si riserva il diritto di modificare i prodotti e servizi qualora ciò sia
necessario per ottemperare a norme di legge o a requisiti di sicurezza, o che
non influiscano negativamente sulla natura o la qualità dei prodotti e dei
servizi. Qualora Grundfos richieda ulteriori modifiche, il Cliente sarà tenuto
a prestare senza indugio il proprio consenso.
17 RISERVATEZZA
17.1 Ciascuna Parte (Parte ricevente) si impegna a mantenere strettamente con-
fidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, le specifi-
che, i prezzi, le invenzioni, i processi, le iniziative e tutte le altre informazioni
riguardanti l’attività della parte divulgatrice, i suoi prodotti e servizi che
sono di natura riservata (informazioni riservate) e sono state comunicate
alla Parte ricevente dall’altra parte (Parte divulgatrice), dai suoi dipendenti,
agenti o subappaltatori (rappresentanti). La Parte ricevente non utilizzerà le
informazioni riservate della Parte divulgatrice per scopi diversi dall’adempi-
mento agli obblighi derivanti dal Contratto, incluso (salvo quanto previsto
da previsioni inderogabili di legge) di non decodificare i prodotti e qualsiasi
software connesso a prodotti e servizi. La Parte ricevente può divulgare le
informazioni riservate solo ai propri collaboratori che necessitino di appren-
dere tali informazioni per adempiere al Contratto e garantisce che anche tali
soggetti, ai quali si estende la validità del presente articolo 17, rispettino gli
obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
17.2 Gli obblighi di cui al presente art. 17 si applicano dall’esecuzione del Contrat-
to e - fatte salve previsioni inderogabili di legge - per un periodo di 5 anni
dopo la scadenza del Contratto o la sua risoluzione.
18 FORZA MAGGIORE
18.1 Nessuna Parte sarà considerate inadempiente al Contratto o responsabile
per ritardi, o mancata esecuzione, di alcuna delle obbligazioni contrattuali,
qualora tale ritardo o inadempimento sia determinato da impedimenti al di
fuori del suo ragionevole controllo (“Forza Maggiore”). In caso di forza mag-
giore, le parti convengono di sospendere gli obblighi della parte interessata
fino alla cessazione della situazione di forza maggiore.
18.2 Fatte salve previsioni inderogabili di legge applicabili, ciascuna parte potrà
risolvere il Contratto con effetto immediato previa notifica all’altra parte se
la causa di forza maggiore perdura per un periodo di 6 mesi consecutivi.
In caso di risoluzione a causa di tali circostanze, nessuna delle parti sarà
responsabile verso l’altra per tale risoluzione. Tuttavia, tale risoluzione non
influirà su eventuali responsabilità o crediti preesistenti o qualsiasi altra di-
sposizione di Contratto.
19 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
19.1 Qualora una Parte sia inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali,
l’altra parte potrà risolvere con effetto immediato il Contratto, fatto salvo il
diritto al risarcimento del maggior danno, se l’inadempimento è di rilevanza
tale da non potervi porre rimedio; qualora sia decorso inutilmente il ter-
mine di 30 giorni dall’intimazione ad adempiere effettuata dalla Parte non
inadempiente; o qualora, nei casi in cui per la natura dell’inadempimento
il termine di 30 giorni dall’intimazione ad adempiere non sia sufficiente, la
parte inadempiente non abbia nemmeno iniziato alcuna azione per porre in
essere l’adempimento nel termine di 30 giorni. Quanto sopra, non inficia la
validità e l’efficacia di altri diritti di recesso derivanti alla parte non inadem-
piente dal presente Contratto.
19.2 La cessazione del Contratto non comporterà in nessun caso l’eventuale ces-
sazione della validità ed efficacia delle clausole che, per natura o necessità,
sia previsto sopravvivano successivamente all’estinzione del Contratto.
20 DATI PERSONALI
20.1 Grundfos tratta e conserva tutti i dati personali appresi in ragione dell’ese-
cuzione del Contratto, nel pieno rispetto delle leggi applicabili in materia di
protezione dei dati personali. Al fine di ricevere una compiuta informativa,
si invita a prendere visione della informativa sul trattamento dei dati perso-
nali reperibile sul sito internet di Grundfos.
21 MISCELLANEA
21.1 Il Contratto non può essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, dal cliente, sen-
za il previo consenso scritto di Grundfos. Grundfos si riserva la facoltà, senza
obbligo di preavviso, di cedere i diritti e gli obblighi previsti dal Contratto, a
qualsiasi altra società del Gruppo Grundfos.
21.2 I prodotti devono essere dotati della targhetta Grundfos, munita dei segni
distintivi di Grundfos. Nessuna Parte avrà il diritto di utilizzare la denomi-
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