D.M. 6 APRILE 2004, N. 174
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti
fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.1
Le disposizioni del presente regolamento de
finiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati
negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per
sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.
ART. 2.1
I materiali e gli oggetti considerati nell’articolo 1 del presente regolamento, cos
ì come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole
di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali
definite nell’allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili
d’impiego e di messa in opera, alterare l’acqua con essi posta a contatto:
a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
b) sia modi
ficandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche,
fisiche, chimiche e microbiologiche.
ART. 2
I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modi
ficare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale
da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli ef
fluenti dagli impianti di depurazione delle acque re
flue urbane.
ART. 3
Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare
la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti
necessari.
Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di veri
ficare il rispetto delle
condizioni
fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o
marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile,
da idonea dichiarazione.
ART. 3.1
Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione
e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste
dall’articolo 2, comma 2.
D.M. 7 FEBBRAIO 2012, N. 25
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature
finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.
Il MINISTRO DELLA SALUTE visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente “Regolamento recante
disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”.
ART. 1 Definizioni
1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo
umano, individuate dall’articolo 11, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni,
e distribuita sia in ambito domestico che non domestico.
2. Ai
fini del presente decreto si applicano le de
finizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonch
è quelle contenute
nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modi
ficazioni
...
LINEE GUIDA 20/03/13 A COMPLETAMENTO DEL D.M. 25/2012
1. Scopo e campo d’applicazione
Scopo delle linee guida
è presentare gli aspetti salienti delle tecnologie di trattamento conosciute a livello nazionale ed il contesto
normativo di riferimento, fermo restando tutti gli specifici obblighi previsti per il produttore e distributore dal D.M. 25/2012, volti a
tutelare ed informare il consumatore e l’utente nelle fasi di scelta, acquisto, impiego e manutenzione dell’apparecchiatura, anche
per garantire la sicurezza d’uso del dispositivo, l’efficacia delle azioni rispetto alle prestazioni dichiarate e, in ogni caso, la conformità
dell’acqua trattata ai requisiti stabiliti dal D.lgs. 31 e s.m.i. Il campo di applicazione delle linee guida, in accordo con quanto
individuato nel D.M. 25/2012 (art. 1, comma 1), riguarda le “apparecchiature tendenti a modi
ficare le caratteristiche dell'acqua
potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi”...