CONTABILIZZAZIONE DEL CALOR
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CERTIFICAZIONE MID
La direttiva europea 2004/22/CE MID (acronimo di Measuring Instruments Directive), è una direttiva comunitari
a
che si applica agli strumenti di misura inerenti le transizioni commerciali e ne regolamenta la produzione
,
commercializzazione e messa in servizio. E’ diventata operativa in Italia con D.Lgs 22/2017 ed è stata aggiornata con
D.Lgs 84/2016 per recepire le modifiche della direttiva 2014/32/UE.
I contatori per acqua calda e fredda e i calorimetri sono trattati rispettivamente negli allegati MI-001 e MI-004 de
l
Decreto Legislativo che ha reso attiva la MID in Italia
.
Con l’entrata in vigore della MID sono state armonizzate le norme relative ai vari strumenti: EN 1434 per i calorimetr
i
ed EN 14154 per i contatori acqua
.
L’intento della normativa MID è quello di garantire il consumatore riguardo all’a
ffidabilità degli strument
i
utilizzati per verificare i consumi.
Tutti gli strumenti di misura commercializzati dopo l’introduzione della MID devono essere previsti di un
a
bollatura metrica, rilasciata da un organismo noti
ficato, che di fatto legalizza lo strumento. Gli strumenti certificat
i
MID devono riportare la seguente marchiatura
:
Numero dell’Organismo Notificato
M 17 010
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Marchio C
E
Indicazione di Metrologia
Anno di fabbricazione
Il D.Lgs 22/2007e il successivo D.Lgs 84/2016, oltre che a sancire l’entrata in vigore della MID, de
finiscono le
sanzioni per chi non segue la direttiva:
(Stralcio del Decreto Legislativo 2/2/2007
)
Art. 2
0
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura utilizzati
per le funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, di cui agli allegati da MI-001 a MI-010, privi della idonea marcatura
CE è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio
.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l’applicazione delle marcature di cui
all’articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo sono sottoposti
alla medesima sanzione di cui al comma 1.
3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianat
o
e agricoltura competente per territorio.
L’entrata in vigore della MID obbliga di fatto ogni singolo stato a definire un intervallo di verifica o sostituzion
e
dello strumento di misura al fine di garantirne le prestazioni metrologiche.
CATALOGO · LISTINO 2026.3
14 - CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
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