CONTABILIZZAZIONE DEL CALOR

E

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CERTIFICAZIONE MID

La direttiva europea 2004/22/CE MID (acronimo di Measuring Instruments Directive), è una direttiva comunitari

a

che si applica agli strumenti di misura inerenti le transizioni commerciali e ne regolamenta la produzione

,

commercializzazione e messa in servizio. E’ diventata operativa in Italia con D.Lgs 22/2017 ed è stata aggiornata con

D.Lgs 84/2016 per recepire le modifiche della direttiva 2014/32/UE.

I contatori per acqua calda e fredda e i calorimetri sono trattati rispettivamente negli allegati MI-001 e MI-004 de

l

Decreto Legislativo che ha reso attiva la MID in Italia

.

Con l’entrata in vigore della MID sono state armonizzate le norme relative ai vari strumenti: EN 1434 per i calorimetr

i

ed EN 14154 per i contatori acqua

.

L’intento della normativa MID è quello di garantire il consumatore riguardo all’a

ffidabilità degli strument

i

utilizzati per verificare i consumi.

Tutti gli strumenti di misura commercializzati dopo l’introduzione della MID devono essere previsti di un

a

bollatura metrica, rilasciata da un organismo noti

ficato, che di fatto legalizza lo strumento. Gli strumenti certificat

i

MID devono riportare la seguente marchiatura

:

Numero dell’Organismo Notificato

M 17 010

2

Marchio C

E

Indicazione di Metrologia

Anno di fabbricazione

Il D.Lgs 22/2007e il successivo D.Lgs 84/2016, oltre che a sancire l’entrata in vigore della MID, de

finiscono le

sanzioni per chi non segue la direttiva:

(Stralcio del Decreto Legislativo 2/2/2007

)

Art. 2

0

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura utilizzati

per le funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, di cui agli allegati da MI-001 a MI-010, privi della idonea marcatura

CE è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da

500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio

.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l’applicazione delle marcature di cui

all’articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo sono sottoposti

alla medesima sanzione di cui al comma 1.

3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre

1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianat

o

e agricoltura competente per territorio.

L’entrata in vigore della MID obbliga di fatto ogni singolo stato a definire un intervallo di verifica o sostituzion

e

dello strumento di misura al fine di garantirne le prestazioni metrologiche.

CATALOGO · LISTINO 2026.3

14 - CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

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