LEGISLAZIONE EUROPEA PER I DISPOSITIV
I
DI PROTEZIONE INDIVIDUAL
E
DALLA DIRETTIVA 89/686 AL REGOLAMENTO DPI 2016/42
5
Il 20 Aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento n. 2016/425 sui DPI, che abroga a partire
dal 21 Aprile 2018, con una fase di transizione di due anni la Direttiva CE 89/686
.
Tale Regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale
(DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato al fine di garantire la protezione della salute e dell
a
sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce le norme sulla libera circolazione dei DPI nell‘Unione Europea
.
Il nuovo Regolamento riporta diversi requisiti al suo interno, come:
· La tracciabilità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura, per facilitare e assicurare un’e
fficace identificazione
degli operatori economici
· Tale Regolamento si applica anche ai prodotti di comune uso privato come ad esempio per la protezione contro il
calore (presine e guanti da forno)
· I Certificati di conformità di tutti i DPI hanno una validità massima di 5 anni
· Un sistema di autocontrollo interno della produzione, per assicurare la conformità della stess
a
· Obbligo di messa a disposizione di requisiti aggiuntivi di documentazione riguardanti ad esempio le istruzioni per
l‘uso e le dichiarazioni di conformità
Il Regolamento porta ad individuare gli operatori economici: sviluppatori del prodotto e fabbricanti, distributor
i
e importatori, responsabili dei test e delle certificazioni; tutti gli operatori economici hanno legalmente
e
collettivamente la responsabilità di garantire la sicurezza dei prodotti DPI.
FABBRICANTE: Responsabilità/Cambiament
i
DIRETTIVA 89/686/CEE -
Prima del 21/04/201
9
Ai sensi della direttiva, il fabbricante
doveva far sì che i prodotti fossero
certi
ficati. Inoltre, non mettere
a disposizione sul mercato DP
I
considerati non in grado di
soddisfare i requisiti essenziali
di salute e sicurezza. Rendere
disponibili: il marchio CE, le corrette
marcature ed indicazioni, le istruzion
i
per l‘uso e la dichiarazione di
conformità U
E
REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/2019
• Garantire che il DPI sia sicuro oltre che per l‘uso previsto e conforme
• Predisporre apposite procedure a
ffinché la produzione in serie rimanga conforme al
regolamento sui DP
I
• Adottare azioni correttive in caso di mancata conformità e informare le autorità competenti
qualora il DPI presenti un rischio
• Collaborare con le autorità in una lingua che possa essere facilmente compresa da tali autorità
• Indicare sul DPI o sull‘imballaggio il proprio nome e recapito unico postale
• Garantire che il DPI rechi un numero seriale, di lotto o di tipo
• Eseguire la valutazione di conformità, applicare il marchio CE e redigere la dichiarazione di
conformità UE (DdC UE)
• Tenere il fascicolo tecnico + la DdC UE disponibili per 10 anni dopo che il DPI è stato
immesso sul mercato
• Far sì che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni per l‘uso IFU e fornire la DdC UE con
il DPI o aggiungere l‘indirizzo Internet da cui sia possibile accedervi
• Informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio
• All‘occorrenza, eseguire prove a campione
• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DP
I
4 | MILWAUKEETOOL.EU/PPE
CAPIRE LE DISPOSIZIONI
IMPORTATORE: Responsabilità/Cambiamenti
DIRETTIVA 89/686/CEE -
Prima del 21/04/2019
Nessun requisito definito
REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/201
9
• Immettere sul mercato solo DPI conformi
• Informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio
• Collaborare con le autorità in una lingua che possa essere facilmente compresa da tali autorità
• Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non conformi ai requisiti essenziali di
salute e sicurezza ed all‘occorrenza, eseguire prove a campione
• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DP
I
• Indicare sul DPI o sull‘imballaggio nome e indirizzo postale (se il fabbricante si trova al di fuori dell‘UE
)
• Assicurare lo svolgimento della valutazione di conformità, nonché la disponibilità del marchi
o
CE, delle corrette marcature, indicazioni e la dichiarazione di conformità DdC U
E
• Garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni per l‘uso IF
U
DISTRIBUTORE: Responsabilità/Cambiamenti
DIRETTIVA 89/686/CEE -
Prima del 21/04/2019
Nessun requisito definito
REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/201
9
• Agire con la dovuta diligenza e verificare che il DPI rechi le corrette marcature e che sia accompagnato dai
documenti necessari in una lingua facilmente comprensibile per i consumator
i
• Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non conformi ai requisiti essenziali di
salute e sicurezz
a
• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DP
I
• Adottare azioni correttive in caso di mancata conformità del DPI e informare le autorità
competenti qualora il DPI presenti un rischio da cui i requisiti di rintracciabilit
à
• Collaborare con le autorità e fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformit
à
• Diventare responsabili di eventuali alterazioni apportate ai prodotti in entrata
CLASSIFICAZIONE DEI DPI IN 3 CLASSI SULLA BASE
DELLE DEFINIZIONI DI RISCHIO: CATEGORIA I, II, III
CATEGORIA I
Comprende esclusivamente i seguenti
rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o
contatto prolungato con l’acqua
c) contatto con superfici calde che non superino i 50°C
d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole
(diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
CATEGORIA II
Comprende rischi diversi da quelli elencati
nelle categorie I e III:
I DPI progettati per proteggere contro i rischi di livello
intermedio devono essere sottoposti a test specifici
e ottenere la certificazione da un ente notificato
indipendente. Solo tali enti abilitati possono rilasciare
il marchio CE. Senza l’apposito marchio CE, il DPI non
può essere venduto e nemmeno utilizzato.
CATEGORIA III
Comprende esclusivamente i rischi che
possono causare conseguenze molto gravi
,
quali danni irreversibili alla salute o morte
con riguardo quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute
b) atmosfere con carenza di ossigen
o
c) agenti biologici nocivi
d) radiazioni ionizzanti
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili
a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C
f) ambienti a bassa temperatura aventi e
ffetti
comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°
C
o inferior
e
g) cadute dall’alto
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione
i) annegament
o
j) tagli da seghe a catena portatili
k) getti ad alta pressione
l) ferite da proiettile o da coltello
m) rumore nocivo
I DPI progettati per proteggere contro i più alt
i
livelli di rischio (Cat. III), devono essere testati e
certificati da un ente notificato. Deve essere, inoltre,
sottoposto a veri
fica indipendente il sistema di
controllo qualità attuato dal produttore per garantire
l’omogeneità e la continuità della produzione.
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