LEGISLAZIONE EUROPEA PER I DISPOSITIV

I

DI PROTEZIONE INDIVIDUAL

E

DALLA DIRETTIVA 89/686 AL REGOLAMENTO DPI 2016/42

5

Il 20 Aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento n. 2016/425 sui DPI, che abroga a partire

dal 21 Aprile 2018, con una fase di transizione di due anni la Direttiva CE 89/686

.

Tale Regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale

(DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato al fine di garantire la protezione della salute e dell

a

sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce le norme sulla libera circolazione dei DPI nell‘Unione Europea

.

Il nuovo Regolamento riporta diversi requisiti al suo interno, come:

· La tracciabilità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura, per facilitare e assicurare un’e

fficace identificazione

degli operatori economici

· Tale Regolamento si applica anche ai prodotti di comune uso privato come ad esempio per la protezione contro il

calore (presine e guanti da forno)

· I Certificati di conformità di tutti i DPI hanno una validità massima di 5 anni

· Un sistema di autocontrollo interno della produzione, per assicurare la conformità della stess

a

· Obbligo di messa a disposizione di requisiti aggiuntivi di documentazione riguardanti ad esempio le istruzioni per

l‘uso e le dichiarazioni di conformità

Il Regolamento porta ad individuare gli operatori economici: sviluppatori del prodotto e fabbricanti, distributor

i

e importatori, responsabili dei test e delle certificazioni; tutti gli operatori economici hanno legalmente

e

collettivamente la responsabilità di garantire la sicurezza dei prodotti DPI.

FABBRICANTE: Responsabilità/Cambiament

i

DIRETTIVA 89/686/CEE -

Prima del 21/04/201

9

Ai sensi della direttiva, il fabbricante

doveva far sì che i prodotti fossero

certi

ficati. Inoltre, non mettere

a disposizione sul mercato DP

I

considerati non in grado di

soddisfare i requisiti essenziali

di salute e sicurezza. Rendere

disponibili: il marchio CE, le corrette

marcature ed indicazioni, le istruzion

i

per l‘uso e la dichiarazione di

conformità U

E

REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/2019

• Garantire che il DPI sia sicuro oltre che per l‘uso previsto e conforme

• Predisporre apposite procedure a

ffinché la produzione in serie rimanga conforme al

regolamento sui DP

I

• Adottare azioni correttive in caso di mancata conformità e informare le autorità competenti

qualora il DPI presenti un rischio

• Collaborare con le autorità in una lingua che possa essere facilmente compresa da tali autorità

• Indicare sul DPI o sull‘imballaggio il proprio nome e recapito unico postale

• Garantire che il DPI rechi un numero seriale, di lotto o di tipo

• Eseguire la valutazione di conformità, applicare il marchio CE e redigere la dichiarazione di

conformità UE (DdC UE)

• Tenere il fascicolo tecnico + la DdC UE disponibili per 10 anni dopo che il DPI è stato

immesso sul mercato

• Far sì che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni per l‘uso IFU e fornire la DdC UE con

il DPI o aggiungere l‘indirizzo Internet da cui sia possibile accedervi

• Informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio

• All‘occorrenza, eseguire prove a campione

• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DP

I

4 | MILWAUKEETOOL.EU/PPE

CAPIRE LE DISPOSIZIONI

IMPORTATORE: Responsabilità/Cambiamenti

DIRETTIVA 89/686/CEE -

Prima del 21/04/2019

Nessun requisito definito

REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/201

9

• Immettere sul mercato solo DPI conformi

• Informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio

• Collaborare con le autorità in una lingua che possa essere facilmente compresa da tali autorità

• Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non conformi ai requisiti essenziali di

salute e sicurezza ed all‘occorrenza, eseguire prove a campione

• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DP

I

• Indicare sul DPI o sull‘imballaggio nome e indirizzo postale (se il fabbricante si trova al di fuori dell‘UE

)

• Assicurare lo svolgimento della valutazione di conformità, nonché la disponibilità del marchi

o

CE, delle corrette marcature, indicazioni e la dichiarazione di conformità DdC U

E

• Garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni per l‘uso IF

U

DISTRIBUTORE: Responsabilità/Cambiamenti

DIRETTIVA 89/686/CEE -

Prima del 21/04/2019

Nessun requisito definito

REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/201

9

• Agire con la dovuta diligenza e verificare che il DPI rechi le corrette marcature e che sia accompagnato dai

documenti necessari in una lingua facilmente comprensibile per i consumator

i

• Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non conformi ai requisiti essenziali di

salute e sicurezz

a

• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DP

I

• Adottare azioni correttive in caso di mancata conformità del DPI e informare le autorità

competenti qualora il DPI presenti un rischio da cui i requisiti di rintracciabilit

à

• Collaborare con le autorità e fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformit

à

• Diventare responsabili di eventuali alterazioni apportate ai prodotti in entrata

CLASSIFICAZIONE DEI DPI IN 3 CLASSI SULLA BASE

DELLE DEFINIZIONI DI RISCHIO: CATEGORIA I, II, III

CATEGORIA I

Comprende esclusivamente i seguenti

rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o

contatto prolungato con l’acqua

c) contatto con superfici calde che non superino i 50°C

d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole

(diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)

e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

CATEGORIA II

Comprende rischi diversi da quelli elencati

nelle categorie I e III:

I DPI progettati per proteggere contro i rischi di livello

intermedio devono essere sottoposti a test specifici

e ottenere la certificazione da un ente notificato

indipendente. Solo tali enti abilitati possono rilasciare

il marchio CE. Senza l’apposito marchio CE, il DPI non

può essere venduto e nemmeno utilizzato.

CATEGORIA III

Comprende esclusivamente i rischi che

possono causare conseguenze molto gravi

,

quali danni irreversibili alla salute o morte

con riguardo quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute

b) atmosfere con carenza di ossigen

o

c) agenti biologici nocivi

d) radiazioni ionizzanti

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili

a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C

f) ambienti a bassa temperatura aventi e

ffetti

comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°

C

o inferior

e

g) cadute dall’alto

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione

i) annegament

o

j) tagli da seghe a catena portatili

k) getti ad alta pressione

l) ferite da proiettile o da coltello

m) rumore nocivo

I DPI progettati per proteggere contro i più alt

i

livelli di rischio (Cat. III), devono essere testati e

certificati da un ente notificato. Deve essere, inoltre,

sottoposto a veri

fica indipendente il sistema di

controllo qualità attuato dal produttore per garantire

l’omogeneità e la continuità della produzione.

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