lindab | air movement
Ventilatori certificati per impiego in zone
a rischio di esplosione secondo la norma
ATEX 2014/34/UE.
Dal 20 Aprile 2016 è entrata in vigore la direttiva europea
2014/34/UE nota come direttiva ATEX, abbrevazione in inglese
del termine Atmosfera Esplosiva.
La direttiva ATEX 2014/34/UE riguarda non solo gli impianti
elettrici antideflagranti ma, più in generale, tutti i sistemi e le
macchine (quindi anche i ventilatori) destinati ad essere utiliz-
zate in aree classificate pericolose, dove possono svilupparsi,
appunto, atmosfere potenzialmente esplosive.
Alla direttiva ATEX 2014/34/UE è collegata la direttiva europea
1999/92/CE che stabilisce come classificare le zone pericolose.
E’ l’utilizzatore finale, non il costruttore, che è tenuto ad operare
sotto la sua responsabilità come classificare le zone pericolose.
I prodotti sono suddivisi in due categorie:
Gruppo I
settore minerario
Gruppo II
tutti gli altri settori
A seconda della natura delle sostanze esplosive le atmosfere
pericolose si suddividono in:
G
presenza di gas, vapori, nebbie
D
presenza di polvere
Come conseguenza della maggiore o minore presenza di atmos-
fera esplosiva si differenziano tre zone di rischio:
Zona 0
(per i gas)
Zona 20 (per le polveri)
Zona con presenza frequente o permanente, quindi con rischio
molto elevato. In questo caso non possono essere installate
macchine con motori elettrici.
Zona 1
(per i gas)
Zona 21 (per le polveri)
Presenza molto probabile, quindi rischio di esplosione elevato.
In tal caso, devono essere installate macchine in categoria 2.
Zona 2
(per i gas)
Zona 22 (per le polveri)
Presenza di atmosfera esplosiva occasionale e di breve durata,
quindi rischio normale di esplosione. In questo caso devono es-
sere installate macchine di categoria 3.
I ventilatori ATEX riportati in questa sezione:
- DUCT-M ATEX
- PLATE-M ATEX
- RING ATEX
- ROOF-AM ATEX
- ROOF-CM ATEX
sono idonei per atmosfera esplosiva:
II2 (o II3) G (o D) c IIB (o IIC) T3 (o T4)
Il tipo di atmosfera presente, la classificazione delle
zone e la scelta dell’apparecchiatura sono responsabilità
dell’utilizzatore (DIRETTIVA EUROPEA 99/92/CE).
Sarà cura dell’utilizzatore verificare quindi che la categoria del
ventilatore ATEX sia idonea all’impianto.
Nel caso in cui la temperatura ambientale -20°C/+40°C e quella
dei fluidi convogliati -20°C/+60°C siano diverse da quelle previste,
l'utilizzatore finale deve eseguire un ulteriore valutazione dei rischi
e concordare con il costruttore la soluzione più adeguata.
Le temperature sviluppate sulle varie superfici del ventilatore non
devono comunque superare il 75% della temperatura di innesco
del fluido aspirato. La temperatura di innesco non può quindi es-
sere inferiore a 250°C. La classe termica di riferimento per il ven-
tilatore è la T3.
ATTENZIONE
L’utilizzatore ha il compito di valutare il rischio originato
dall’eventuale ingresso di corpi estranei con Ø maggiore di 12 mm
all’interno dell’apparecchio, che possono generare situazioni peri-
colose ai fini della sicurezza contro le esplosioni (scintilla, attriti,
ecc.). Accessorio rete fornito su richiesta.
Quando l’accesso alle bocche (parti rotanti in movimento) non sia
canalizzato o protetto con altro mezzo, è necessario installare una
protezione a norma UNI EN 12499 e successive (accessorio rete
fornito su richiesta).
NOTA BENE
L’assieme motore-ventilatore è composto da due elementi separa-
ti, uniti insieme ma che seguono procedure di certificazione sepa-
rate (elettrica per il motore, non elettrica per il ventilatore).
Il motore elettrico potrebbe riportare una targa di marcatura con
temperatura superficiale massima (T1:T6) diversa (più cautelativa)
di quella del ventilatore.
L’utilizzatore deve sapere che la targa di riferimento dell’assieme
(motore + ventilatore) deve essere sempre e solo quella del venti-
latore. Vale quindi la regola per cui, nell’assieme, la categoria più
bassa stabilisce anche la categoria dell’assieme.
Esempio
1) ventilatore cat. 3 + motore cat. 2
2) ventilatore T3 + motore T4
--> assieme cat. 3
--> assieme T3
180
Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso