Legionella un batterio “pericoloso”

Il batterio infatti penetra nel nostro organismo per

via respiratoria, mediante inalazione o aspirazione

di aerosol. Più le gocce di acqua sono piccole, più

il germe può raggiungere facilmente le basse vie

respiratorie, in particolare i polmoni. L’aerosol può

essere generato da varie fonti: l’apertura di acqua

di un rubinetto o di una doccia in presenza di con-

taminazione dell’impianto idrico, vasche per idro-

massaggio e piscine; bagni turchi e aree adibite a

sauna; fontane ornamentali specialmente se collo-

cate in ambiente interno; impianti di irrigazione di

giardini, acque di scarico di impianti igienici, torri

di raffreddamento e condensatori evaporativi, im-

pianti di condizionamento in genere. Quest’ultimi,

nei luoghi in cui sono stati installati, creano un vero

e proprio rischio legionella, qualora non ricevano

un’adeguata e periodica manutenzione.

Legionella e la normativa vigente

La legge italiana ha disciplinato la materia Legio-

nella con una serie di linee guida ufficiali. Queste

riguardano le prevenzione e il controllo della Legio-

nellosi, le indicazioni per i gestori di strutture turisti-

co-ricettive e termali, le indicazioni per i laboratori

di diagnosi microbiologica e controllo ambientale.

Il Ministero delle Salute ha redatto tali linee guida

per la prima volta nel maggio 2000: sono state il

primo documento nazionale di normativa Legionel-

la, finalizzato a fornire agli operatori sanitari infor-

mazioni aggiornate sulla Legionellosi, sulle diverse

fonti di infezione, sui metodi diagnostici e d’indagi-

ne epidemiologica ed ambientale.

Il quadro normativo fa riferimento ai seguenti prov-

vedimenti, cui afferisce la normativa legionella

2018 e seguenti:

• Il Decreto Legislativo 81/08, “Testo Unico sulla

Salute e Sicurezza sul Lavoro”, offre indicazioni

sulla garanzia di igiene dell’ambiente di lavoro a tu-

tela della salute dei lavoratori.

Riguardo la Legionellosi, è lo stesso testo di leg-

ge a stabilire le linee guida per la prevenzione ed

il controllo, e le misure da adottare per il controllo

della legionella nei luoghi di lavoro.

• Accordo Stato – Regioni del 2013 e 2015 (79/

CSR del 07/05/2015) integra le indicazioni conte-

nute nelle precedenti linee guida nazionali (‘Linee

guida per la prevenzione ed il controllo della legio-

nellosi’, G. U. 5 maggio 2000; “Linee guida recanti

indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture

turistico-recettive e termali” e “Linee guida recanti

Enterobatteri

indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi mi-

crobiologica e controllo ambientale della legionello-

si”, G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e G.U. n 29 del 5

Febbraio 2005).

Le linee guida per la legionellosi stabiliscono che

il Protocollo di Controllo del Rischio Legionella è

obbligatorio per tutte le strutture potenzialmente a

rischio, con riferimento a tutti gli impianti idraulici e

di condizionamento. Il protocollo prevede tre fasi:

1 - Valutazione del rischio legionella: indagine degli

impianti (se necessario, tramite campionamenti ef-

fettuati da tecnici specializzati). La valutazione può

essere realizzata con periodicità biennale annuale

o quando la situazione richiede un monitoraggio

tempestivo (in caso di modifiche agli impianti, lavori

di ristrutturazione, esito positivo di esami batteriolo-

gici con valori di legionella oltre la soglia)

2 - Gestione del rischio legionella: misure di contra-

sto alla legionella (volte a mantenere la concentra-

zione dei microorganismi presenti nell’acqua pota-

bile entro i limiti stabiliti per legge) e nomina di un

Responsabile per il monitoraggio e la verifica delle

attività. Tutte le misure per prevenire la legionella

(interventi di manutenzione straordinari, uso di pro-

dotti e attrezzature specifiche per la disinfezione

da legionella) devono essere riportate nel Registro

degli Interventi.

3 - Comunicazione del rischio: attività informative e

di sensibilizzazione rivolte ai gestori degli impianti,

ai tecnici, alle associazioni di categorie a ai respon-

sabili degli edifici pubblici.

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